Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2009 n. 98 - B.U.R. 16.04.2009

Accordo Integrativo regionale dei MMG approvato con deliberazione n. 580 del 4.08.2006.
Sostituzione art. 12.2. <<Rapporto ottimale>>



La Giunta Regionale
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considerato che
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- al n. 12.2 <<Rapporto ottimale>> dell'A.I.R. si è stabilito che ai sensi <<dell'art. 33 comma 9 dell'ACN 23 marzo 2005, in ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del precedente comma 2, è iscrivibile solamente un medico ogni 1200 assistiti o frazione superiore a 600>>

- il Consiglio di Stato definitivamente pronunciandosi, con sentenza n. 241/09, ha confermato la sentenza del T.A.R. del Lazio III Sezione bis, n.9099 del 2007, pubblicata il 10.10.2007, e per l'effetto annullato il citato punto 12.2. <<Rapporto ottimale>> dell'A.I.R.,
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delibera
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Prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 241/09 e di quanto, conseguentemente determinato in sede di Comitato Permanente regionale dei medici di Medicina generale nella seduta del 12.02.2009.

Sostituire , per l'effetto, il punto 12.2. dell'AIR per la medicina generale <<Rapporto ottimale>> con l'articolo riportato nel verbale del C.P.R. ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
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Art. 12.2

Tenuto conto della sentenza emessa dal C.S. n. 241/09 del 20.1.2009 si ritiene che debba essere mantenuta invariata sul territorio regionale la base di calcolo di un medico ogni mille abitanti quale rapporto ottimale per la determinazione degli ambiti territoriali carenti, con l'introduzione di alcuni parametri e fattori correttivi la cui applicazione è affidata alle AS previo parere del Comitato Aziendale, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 9 con il comma 15 dell'art.33 del'ACN.
A tal fine si fa riferimento ai seguenti parametri:
  1. massimale di scelta di ciascun medico nell'ambito
  2. numero di scelte in carico a ciascun medico
La differenza tra il massimale individuale di scelta (1500 salvo eventuali autolimitazioni) ed il numero di scelte in carico ai medici dell'ambito costituisce l'effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale.

La capacità ricettiva deve essere divisa per la popolazione residente nell'ambito al 31 dicembre dell'anno precedente detratta la popolazione in età pediatrica (0-14). Il valore risultante, moltiplicato per cento, determina la percentuale di ricettività.

Le AS per garantire la necessaria variabilità a livello locale, previo parere del Comitato Aziendale, stabiliscono preventivamente con atto formale e per ciascun ambito territoriale di scelta, il valore della percentuale di ricettività che deve essere compresa tra il 10 ed il 20 per cento. Negli ambiti territoriali ove risultasse un valore soglia inferiore al valore determinato, l'Azienda procede all'individuazione di una o più zone carenti.

L'applicazione dei suddetti parametri non deve comunque comportare la variabilità del rapporto ottimale oltre il limite massimo fissato dall'ACN.
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