Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2009 n. 98 - B.U.R. 16.04.2009
Accordo Integrativo regionale dei MMG approvato con deliberazione n. 580 del 4.08.2006.
Sostituzione art. 12.2. <<Rapporto ottimale>>
La Giunta Regionale
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considerato che
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- al n. 12.2 <<Rapporto ottimale>> dell'A.I.R. si è
stabilito che ai sensi <<dell'art. 33 comma 9 dell'ACN 23 marzo
2005, in ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del precedente
comma 2, è iscrivibile solamente un medico ogni 1200 assistiti o
frazione superiore a 600>>
- il Consiglio di Stato definitivamente pronunciandosi, con sentenza n.
241/09, ha confermato la sentenza del T.A.R. del Lazio III Sezione bis,
n.9099 del 2007, pubblicata il 10.10.2007, e per l'effetto annullato il
citato punto 12.2. <<Rapporto ottimale>> dell'A.I.R.,
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delibera
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Prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 241/09 e di
quanto, conseguentemente determinato in sede di Comitato Permanente
regionale dei medici di Medicina generale nella seduta del 12.02.2009.
Sostituire , per l'effetto, il punto 12.2. dell'AIR per la medicina
generale <<Rapporto ottimale>> con l'articolo riportato nel
verbale del C.P.R. ed allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale
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Art. 12.2
Tenuto conto della sentenza emessa dal C.S. n. 241/09 del 20.1.2009 si
ritiene che debba essere mantenuta invariata sul territorio regionale
la base di calcolo di un medico ogni mille abitanti quale rapporto
ottimale per la determinazione degli ambiti territoriali carenti, con
l'introduzione di alcuni parametri e fattori correttivi la cui
applicazione è affidata alle AS previo parere del Comitato
Aziendale, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 9 con il
comma 15 dell'art.33 del'ACN.
A tal fine si fa riferimento ai seguenti parametri:
- massimale di scelta di ciascun medico nell'ambito
- numero di scelte in carico a ciascun medico
La differenza tra il massimale individuale di scelta (1500 salvo
eventuali autolimitazioni) ed il numero di scelte in carico ai medici
dell'ambito costituisce l'effettiva capacità ricettiva del
relativo ambito territoriale.
La capacità ricettiva deve essere divisa per la popolazione
residente nell'ambito al 31 dicembre dell'anno precedente detratta la
popolazione in età pediatrica (0-14). Il valore risultante,
moltiplicato per cento, determina la percentuale di ricettività.
Le AS per garantire la necessaria variabilità a livello locale,
previo parere del Comitato Aziendale, stabiliscono preventivamente con
atto formale e per ciascun ambito territoriale di scelta, il valore
della percentuale di ricettività che deve essere compresa tra il
10 ed il 20 per cento. Negli ambiti territoriali ove risultasse un
valore soglia inferiore al valore determinato, l'Azienda procede
all'individuazione di una o più zone carenti.
L'applicazione dei suddetti parametri non deve comunque comportare la
variabilità del rapporto ottimale oltre il limite massimo
fissato dall'ACN.
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