Carmine Scavone
Vice Segretario vicario della FIMMG
Coordinatore della Commissione Fisco della FIMMG Nazionale

16.06.2010

Il punto sulla situazione fiscale del MMG

Caro collega,
colgo l’occasione che mi è fornita dalla recente Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 emessa dalla Agenzia delle Entrate per prendere lo spunto su alcune importanti riflessioni che intendo portare alla Tua attenzione. Ti allego alla presente la nota della Commissione Fisco della Fimmg su questa circolare.

Il lavoro della Commissione Fisco, pur essendo stato impostato verso una generale tutela e rappresentanza della nostra categoria presso le competenti sedi dell’Amministrazione Finanziaria, si è particolarmente concentrato su alcuni temi tributari che nell’ultimo decennio ha rappresentato per il medico di medicina generale una imposizione fiscale iniqua di difficile accettazione che ha contribuito in molti casi sia ad un incremento fiscale rilevante  che  ad un crescente contenzioso fiscale per i MMG. Mi riferisco alla ormai annosa questione della assoggettabilità del medico di medicina generale all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Con l’ausilio dei nostri consulenti tributari dello Studio Gnudi ed il dr. Di Marcotullio abbiamo studiato e pianificato una azione tesa ad ottenere in primo luogo chiarezza circa l’effettiva assoggettabilità al tributo della nostra categoria, e conseguentemente mirata a far conoscere la complessità del nostro sistema retributivo scaturente dall’attività svolta in convenzione.

Sotto tale aspetto è stato infatti elaborato ed approvato già dal 2008 uno schema di ricorso da presentare presso le competenti Commissione Tributarie al fine di veder accertata da parte del giudice tributario la non assoggettabilità dei redditi da lavoro autonomo prodotti nell’ambito della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Siamo riusciti finalmente a dare una forma “tributaria” ad una idea che da diverso tempo attraversava la mente di ogni medico di medicina generale, ovvero che l’autonoma organizzazione (obbligatoria ai sensi della convenzione) in nessun caso può essere assunta quale elemento in grado di incrementare la capacità reddituale del medico di medicina generale. E ciò perché indipendentemente dall’ammontare dei beni strumentali di cui un medico di medicina generale intende dotarsi, i suoi compensi (da attività convenzionale) non sono suscettibili di andare oltre il limite della quota. capitaria. Orbene, tale concetto ha presieduto la formulazione del modello di ricorso che abbiamo diffuso presso tutta la categoria, e i risultati (e i giudici tributari) ci hanno dato sempre più frequentemente ragione.

Tant’è che l’Agenzia delle Entrate con la citata Circolare n. 28/e del 2010 ha cominciato a palesare una apertura di “concetto” verso le ragioni della nostra categoria. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate è pervenuta alla conclusione che “la prova dell’autonoma organizzazione non può essere offerta dall’utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa…” e ancora “si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sé indice di esistenza di autonoma organizzazione”.

Dunque l’Agenzia delle Entrate, con uno sforzo interpretativo è riuscita finalmente a comprendere che la struttura organizzativa del medico di medicina generale è una struttura “imposta” contrattualmente allo stesso dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Pur essendo tutto ciò assolutamente vero, non può tuttavia rappresentare un  punto di arrivo per la nostra categoria. E ciò anche perché, forse in modo strumentale, l’Agenzia delle Entrate si riserva di “valutare di volta in volta” gli elementi racchiusi nell’organizzazione.

Infatti, la nostra tesi non mira a dimostrare tout court l’assenza della autonoma organizzazione, che in taluni casi è tuttavia confermata, bensì ha il  precipuo scopo di dimostrare che anche lì dove persista una autonoma organizzazione del medico di medicina generale questa non è mai in grado di determinare un incremento della capacità reddituale riferita ai compensi da convenzione. E ciò per effetto delle quote capitarie. In  altre parole, quand’anche il medico di medicina generale sia dotato di una “nutrita” strumentazione, nonché di una struttura di supporto, tutto ciò non è in grado di incrementare il reddito da convenzione (anzi paradossalmente lo riduce).

Tali concetti, se da un lato ancora non sono perfettamente assimilati dalla Agenzia delle Entrate, dall’altro invece sembrano essere stati ben recepiti da un’altra organizzazione dell’Amministrazione Finanziaria, ovvero dalla SoSe (Società per gli Studi di settore), dove la FIMMG è stata ampliamente rappresentata in sede di revisione degli studi di settore riguardanti la nostra categoria.

Sono in tal senso orgoglioso di far rilevare come la nuova versione dello studio UK10U riferito alla nostra categoria, sulla base di quanto rappresentato e  sostenuto dalla Commissione Fisco in sede di discussione presso la SoSe, prende a riferimento esclusivamente le prestazioni effettuate non in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Ovvero, i ricavi ottenuti a fronte di prestazioni erogate in convenzione, nella nuova versione dello studio di settore, non sono considerati ai fini della elaborazione degli studi di settore della categoria.

Il lavoro della Commissione Fisco oltre allo studio e all’analisi delle problematiche fiscali e tributarie della nostra categoria, è stato dunque un metodico lavoro di relazione teso a far conoscere presso le competenti sedi dell’Amministrazione Finanziaria la nostra categoria, le nostre peculiarità, le nostre problematiche e non da ultimo le nostre aspirazioni. Tutto ciò è passato attraverso sessioni di studio e  di confronto con dirigenti ed esponenti dell’Amministrazione Finanziaria, i quali in più occasioni hanno incontrato la FIMMG.  La testimonianza di ciò risiede anche nel fatto che una parte di una Circolare della Agenzia delle Entrate sia stata specificatamente dedicata alla nostra categoria, segno questo che finalmente il medico di medicina generale non è più un illustre sconosciuto agli occhi delle Autorità Fiscali del nostro Paese.

Carmine Scavone
Vice Segretario vicario della FIMMG
Coordinatore della Commissione Fisco della FIMMG Nazionale




20 maggio 2010

FISCO, SCAVONE (FIMMG): NUOVO MODELLO STUDI SETTORE E' RISULTATO CONCRETO PER MMG

"Le recenti novità introdotte negli studi di settore per quanto riguarda la categoria dei medici di medicina generale rappresentano un importante risultato, concreto e tangibile raggiunto dalla Commissione Fisco della Fimmg. È un traguardo di sicuro rilievo, frutto di un lavoro di confronto intenso durato quasi tre anni". Lo afferma il vice segretario vicario della Fimmg, Carmine Scavone, al termine della riunione della commissione fisco della federazione, che si è appena conclusa.

"L'Agenzia delle entrate ha tenuto conto delle criticità esposte dai rappresentati della Fimmg, a nome di tutta la categoria dei medici di medicina generale e ha ritenuto opportuno escludere i redditi prodotti dall'attività convenzionata dei medici di famiglia italiani dagli studi di settore, cioè dallo strumento utilizzato per prevedere i redditi di imprenditori e  liberi professionisti. Il 30 marzo scorso SOSE spa (la società del Ministero dell'Economia che ha il compito di elaborare gli studi di settore) e l'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento apposito, hanno approvato il nuovo modello.  La Fimmg già da molto tempo ha sollevato consistenti obiezioni sul trattamento fiscale riservato al medico di famiglia, considerato alla stregua di un privato libero professionista – ha proseguito Scavone - Fino ad ora non veniva preso nella dovuta considerazione il fatto che, nell'esercizio dell'attività di professionista  convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, il medico di medicina generale percepisce proventi certificati, assoggettati ad una ritenuta fiscale alla fonte, senza alcuna possibilità di occultamento. È stato inoltre recepito  quanto fossero poco significativi i costi per l'esercizio dell'attività in relazione al volume d'affari e al reddito del professionista. In altre parole, le spese sostenute per le attrezzature e per i fattori produttivi in genere non hanno alcun valore nel determinare il presunto reddito del medico che svolge attività convenzionata".


1 giugno 2010

FISCO, SCAVONE: CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE PASSO AVANTI VERSO ESONERO IRAP PER MMG

"La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 28 maggio rappresenta un ulteriore tassello verso  l'esenzione del pagamento dell'Irap da parte dei medici di medicina generale. Viene finalmente data attenzione alle peculiarità del nostro lavoro convenzionato". È quanto afferma Carmine Scavone, responsabile della Commissione Fisco della Fimmg, al termine di una riunione della Commissione Fisco della FIMMG che si è appena conclusa.

 

"È stato stabilito che nei casi in cui il lavoratore autonomo sia dotato esclusivamente dei mezzi indispensabili all'esercizio dell’attività non c'è il presupposto per l’applicazione del tributo – spiega Scavone - Per la medicina convenzionata questo limite è stabilito dalla Convenzione, quindi solo nei casi in cui fosse accertato un complesso strumentale in dotazione del medico superiore a tale limite potrebbe essere legittimo il pagamento del tributo.  Rimane la discrezionalità degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate nel valutare le singole situazioni di volta in volta – sottolinea Scavone -  Questa circolare avvalora in parte le tesi ed il lavoro della Commissione Fisco della Fimmg e ci incoraggia a proseguire il confronto con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

 

L'obiettivo è di giungere all'esenzione del pagamento dell'Irap che riteniamo non debba essere mai dovuta per l'attività convenzionata della medicina generale.  Ribadiamo ancora una volta – conclude Scavone - che la strumentazione e i fattori produttivi in dotazione dei medici di medicina generale in quanto convenzionati con il SSN in nessun caso sono in grado di produrre un maggior reddito da attività svolta in Convenzione".

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