Obbligo trasmissione telematica della certificazione medica
Data pubblicazione : 23/03/2016 - Da FIMMG Nazionale
Art. 21 D.Lgs 151/2015
Cari Iscritti,
come saprete l’art.21 c 1 del D.lgs 151/2015 prevede
l’obbligo, per tutti i medici, di provvedere all’invio
telematico della certificazione INAIL relativamente al primo
certificato di infortunio o di malattia professionale.
Il Ministero della Salute ha successivamente chiarito che
l’obbligo non riguarda il medico che presta occasionalmente
soccorso, ma solo i professionisti cui il certificato viene richiesto
nell’ambito di specifica attività professionale.
L’obbligo riguarda quindi i medici di medicina generale, di guardia medica, ospedalieri e di pronto soccorso.
Nulla è innovato, quanto all’obbligo di certificare,
previsto peraltro dal Codice Deontologico per qualunque medico: la
novità sta nell’obbligo della trasmissione telematica, che
viene, ancora una volta, imposta per legge senza alcuna consultazione
della categoria.
Va precisato che la certificazione è una prestazione
professionale che deve essere retribuita: la legge prevede
l’obbligo di certificare, ma non l’obbligo di certificare a
titolo gratuito.
Come è noto la Convenzione, che prevedeva il pagamento delle
certificazioni da parte dell’INAIL ai medici certificatori,
è scaduta da anni e non è mai stata rinnovata, ne
l’INAL ha intenzione di rinnovare.
Alcuni colleghi, in modo del tutto autonomo, hanno deciso di continuare
a certificare per l’INAIL in regime di prorogatio, resta comunque
fermo il diritto da parte di tutti i colleghi di rifiutare il pagamento
da parte dell’INAIL e certificare in libera professione.
L’INAIL sta inviando in questi giorni ai medici potenzialmente
certificatori una comunicazione che chiede di riaccreditarsi sul
portale dell’INAIL con una procedura da verificare, ma che sembra
relativamente complessa.
La FNOMCeO, che da mesi sta sollecitando il Ministero della Salute ad
intervenire nel merito della questione, ha chiesto un ulteriore
incontro urgente per
1) Definire la possibilità dei medici di
operare in regime di libera professione (al momento
l’accreditamento INAIL comporta il pagamento del certificato da
parte dell’Istituto Assicuratore)
2) Prevedere la possibilità di accedere alla
certificazione con le credenziali del sistema TS, di cui tutti i medici
sono già in possesso (vedasi 730 precompilato).
Nelle more di tale definizione lasciamo ai colleghi la decisione di
procedere o meno ad accreditarsi con le modalità previste
dall’INAIL, in modo del tutto unilaterale e non concordato.
Ovviamente manterremo un costante aggiornamento sull’evoluzione della vicenda.
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