Modifiche alle modalità di effettuazione dei certificati sportivi non
agonistici sono contenute nel decreto PA: in approvazione al senato
ovvero per il rilascio di tali certificati, i medici sportivi Medici di
famiglia o Pediatri di libera scelta. si avvarranno dell'esame clinico
e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee
guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Ecco la modifica all'articolo:
10-septies.
All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I certificati per
l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato
decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta,
relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina
dello sport ovvero dai medici della Federazione medico- sportiva
italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio
di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e
degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida
approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica"»;
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