Problemi imminenti per la spedizione online dei certificati di malattia.

Aumenta il caos.

Si avvicina la scadenza del 19 giugno, giorno in cui  i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. Si sta, infatti, per concludere il periodo dei tre mesi di sperimentazione a doppio binario (cartaceo e telematico) cominciato dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale il 19 marzo scorso. Niente più cartaceo, dunque, ma solo spedizioni online. Al ministero ricordano, però, che dal 19 giugno entra in vigore il periodo di collaudo di un mese; ovvero in quei trenta giorni, che scadranno il 19 luglio, non ci saranno sanzioni per chi non adempierà alla normativa.

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Avvicinandosi il 19 giugno, data di inizio del collaudo per la messa a regime della trasmissione on line dei certificati di malattia Milillo scrive ai propri associati.

Di seguito il testo della lettera.


Cari colleghi,
molte riviste e newsletter stanno raccogliendo e diffondendo le “grida di dolore” dei sindacati minori sulla prossima messa a regime del certificato on line.

Anche in questo caso riteniamo opportuno fornirvi un’informazione puntuale, razionale e priva di qualsiasi coloritura emotiva.

Va da sé che il 19 giugno (data prevista per l’inizio del  periodo di collaudo dei Ministeri competenti con la FNOMCEO e con i sindacati) non verrà aperta la caccia ai medici che non saranno pronti  per la trasmissione: non si  sono infatti ancora realizzate le condizioni per la messa a regime del sistema che prevede il superamento del certificato cartaceo.

Affinché possa essere superato il collaudo e la procedura venga ufficialmente dichiarata a regime, non è sufficiente la verifica del pieno  funzionamento della trasmissione, ma è anche necessario che tutti i soggetti tenuti all’invio (compresi  i medici dell’area della dipendenza) siano in grado di adempiere l’obbligo previsto dal decreto. Devono essere inoltre attive e  funzionanti anche le soluzioni sussidiarie all’invio telematico (call center ecc.), anche queste previste dal decreto, dagli allegati tecnici e dalle  successive circolari. Comunque la sperimentazione è stata avviata e procede.

Per quel che ci è dato conoscere in alcune regioni le sperimentazioni sono cominciate, con risultati diversi, come è naturale che sia per una nuova procedura. Anche dove alcuni invii telematici sono andati a buon fine il meccanismo non ha ancora raggiunto il livello e le funzionalità previste dagli allegati tecnici.

Come FIMMG abbiamo  fiducia nel  rispetto degli impegni che i  Ministri Fazio e Brunetta hanno assunto sia con dichiarazioni ufficiali che attraverso circolari esplicative a tutti note.

Ma in sostanza, cosa devono fare i medici?

Naturalmente chi, dal proprio studio (dal proprio studio, non si sta parlando qui di visite domiciliari), è in condizione di  inviare senza problemi  i certificati di malattia on line dal 19 giugno può e deve continuare a farlo. Sottolineiamo che si tratta del medico titolare della convenzione e non del sostituto.

Qualora, per qualsiasi motivo tecnico o logistico, il medico avesse difficoltà nell’operazione può tranquillamente continuare a certificare su carta. Questa opzione vale naturalmente anche per le postazioni di  continuità assistenziale, per i sostituti oltre che per le zone in cui ci sono problemi di collegamento.

In ogni caso non è ancora attiva la  “sanzionabilità” del mancato invio, anche per quei colleghi che fossero già nelle condizioni di farlo. Questa potrà essere prevista solo dopo il superamento della fase di collaudo.

icordiamo che l’eventuale  procedura del sanzionamento, quando entrerà in vigore,  seguirà i canali del procedimento disciplinare previsto dall’ACN.

Dalle sperimentazioni messe in atto sta emergendo comunque un problema analogo a quello della spedizione telematica delle ricette.

Per poter assolvere questi compiti in modo agevole e senza intralcio all’ attività quotidiana, i medici dovrebbero dotarsi di aggiornamenti dei loro applicativi di gestione delle schede sanitarie informatizzate, messi a punto dalle diverse software house sulle specifiche fornite da SOGEI (la società del Ministero dell’Economia  e delle Finanze incaricata di gestire il SAC, sistema di accoglienza centralizzato delle certificazioni e delle ricette).

Anche se alcuni medici, che hanno ottenuto gratuitamente le versioni demo di questi aggiornamenti (add on), riferiscono una buona funzionalità, restano comunque problemi di settaggio ed assistenza che complicano ulteriormente le cose.

Tale acquisizione  comporta inoltre un costo variabile a seconda dei programmi, che può arrivare fino a  250 euro + iva per l’acquisto oltre a un canone annuo di  circa 200 euro + iva, senza considerare i costi di interventi tecnici di assistenza.

E’ chiaro che nessun medico è costretto a farsi carico di queste spese per obbligo convenzionale.

Siamo in stretto contatto con Ministeri e Regioni, stiamo loro trasferendo tutte queste criticità, sostenendo come sia anche di loro interesse che il medico sia messo nelle condizioni di assolvere questi compiti senza perdite di tempo, senza ulteriori complicazioni, senza oneri tecnici ed economici a proprio  carico.

Non si può pretendere che i medici vengano ridotti,  fra l’altro improvvisando, a un ruolo di semplici  operatori informatici per conto delle più diverse entità sanitarie e non: il medico deve continuare a fare il medico.

Alle Regioni, se  vogliono raggiungere l’obiettivo desiderato (che fra l’altro è presupposto per ottenere l’erogazione di una quota consistente di finanziamento) conviene fornire a tutti i medici  l’adeguamento dei  programmi e tutta l’assistenza necessaria ai collegamenti: il medico deve avere in mano  uno strumento pienamente operativo.

Intendiamo infine far presente ai Ministeri e alle Regioni che, anche quando il collaudo sarà superato, dovrà comunque rimanere la riserva della certificazione cartacea nei casi eccezionali di mal funzionamento del sistema.

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Informazioni tecniche

Periodo transitorio: fino al 18 giugno 2010, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti. Al termine del periodo transitorio, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Collaudo: nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

Funzionamento a regime: Il sistema si considererà a regime solo dopo conclusione positiva del periodo di collaudo; solo in tal caso si potrà configurare la responsabilità per la mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse. Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, come indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica

Esistono però a tuttoggi grosse  difficoltà distributive dei Pin.

Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010,  ha definito le  modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico  dei  dati  delle  certificazioni  di  malattia  al  sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all'invio on line.  Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.1/2010, ha dettato le relative indicazioni operative.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che ha modificato il decreto 165/01,  prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico  o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato l’Inps lo invia immediatamente  sempre per via telematica all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Nel corso della visita medica  il lavoratore deve fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; inoltre deve fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza  comunicato all’amministrazione. Può chiedere copia cartacea del certificato o che gli sia inviata copia alla propria casella di posta elettronica. I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni. Infatti l’invio telematico soddisfa tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza  e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica è un illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.

Cosa prevedono le norme (D. Lgs. 150/2009)

Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica all'INPS, secondo le medesime modalità previste per il settore privato ( D.M. 26/02/2010, concernente le regole tecniche per la predisposizione e l'invio dei certificati di malattia).

L'INPS invia immediatamente il certificato, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Il lavoratore del settore pubblico non ha nessun altro obbligo (cessa l'obbligo di inviare il certificato tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi).  

Quali sono i servizi a disposizione dei medici

I medici possono effettuare le operazioni di predisposizione e invio telematico dei certificati di malattia all'INPS (ma anche le operazioni di annullamento o rettifica di certificati già inviati), sia per i lavoratori del settore pubblico che per i lavoratori del settore privato, attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le seguenti modalità:

a)      Utilizzando il servizio WEB,  raggiungibile attraverso il sito www.sistemats.it, tramite il quale è anche possibile stampare una copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, o inviarne una copia in formato PDF alla casella email del lavoratore;

b)     Utilizzando il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services  con il SAC;

c)      Utilizzando i Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), in corso di sviluppo in alcune Regioni, che forniranno i servizi necessari per la predisposizione e l'invio dei certificati e ne cureranno l'inoltro al SAC;

d)     Utilizzando ulteriori canali (ad esempio sistemi di call center telefonici) che saranno resi successivamente disponibili e la cui disponibilità sarà comunicata tramite il sito www.sistemats.it.

Per poter accedere ai servizi erogati dal SAC, i medici devono disporre di apposite credenziali di accesso (costituite da un codice identificativo e da un PINCODE) che possono essere ritirate  presso l'amministrazione territoriale di competenza.

Quali sono i servizi a disposizione dei lavoratori

Il lavoratore deve comunicare al medico il proprio codice fiscale (desumibile dalla propria tessera sanitaria) e comunicare l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).

Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ( fac-simile di certificato e di attestato), ovvero chiedergli di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa o di inoltrare copia alla casella di posta elettronica del lavoratore, il lavoratore deve comunque richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

Il lavoratore può accedere al sistema INPS per prendere visione dell'attestato di malattia, relativo ad un certificato ad esso intestato, semplicemente tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ( link al servizio dell' INPS per la visualizzazione degli attestati).

Il lavoratore può inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, prendere visione di tutti i propri certificati ( link al servizio dell'INPS per la visualizzazione dei certificati).

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.

Quali sono i servizi a disposizione del datore di lavoro

L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro (sia pubblici che privati) le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti immediatamente, secondo le seguenti modalità:

a)      Mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che devono essere richieste dal datore di lavoro all'INPS medesimo, secondo le modalità indicate nella Circolare INPS numero 60 del 16-04-2010.

b)      Mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, secondo modalità che saranno comunicate dall'INPS.

Tempi di attuazione

a)      Attivazione: dal 3 aprile 2010, il medico curante può procedere alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia in via telematica.

b)      Periodo transitorio: fino al 18 giugno 2010, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti. Al termine del periodo transitorio, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

c)      Collaudo: nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

d)      Funzionamento a regime: Il sistema si considererà a regime solo dopo conclusione positiva del periodo di collaudo; solo in tal caso si potrà configurare la responsabilità per la mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse. Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, come indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica ( Circolare n. 1/DFP DDI dell'11-03-2010)

 

Link ai servizi

per i medici (resi disponibili dal SAC)

www.sistemats.it

per i cittadini (resi disponibili dall'INPS)

Consultazione attestati di malattia

Consultazione certificati di malattia

per i datori di lavoro (resi disponibili dall'INPS)

Consultazione attestati di malattia per il datore di lavoro

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