Chiarimenti sull'invio online dei certificati di malattia
Caro Collega,
ATTENZIONE
l’obbligo sulla certificazione NON è rivolto ai soli medici di Famiglia
ma A TUTTI I MEDICI DIPENDENTI E CONVENZIONATI DEL SSN
……….Capisci bene che al paziente in uscita dal pronto
soccorso o a seguito di una dimissione dopo un ricovero, privo di una
certificazione di malattia SARA’ difficile per noi prescrivere un
ulteriore periodo di riposo……… Siamo liberi di farlo
ma……. In caso di contestazioni dovremmo provare ad un giudice
perché la nostra prognosi e il nostro giudizio sulla sua capacità
lavorativa è
stato discordante da quello del collega che dimettendo il paziente senza
prescrivere un periodo di riposo, lo ha automaticamente ritenuto idoneo
al
lavoro …….. …….. !!!!!!!!..........
· Il
5 luglio è in programma un incontro con il ministero della Salute per
fare il
punto sullo stato di diffusione dei codici di accesso e su come
risolvere i
problemi tecnici. I medici devono aggiornare i propri applicativi di
gestione
delle schede sanitarie informatizzate. Ma l'acquisto costa 250 euro più
Iva e
200 euro all'anno per il canone, spese che nessun medico è tenuto a
sostenere
per obbligo convenzionale. La FIMMG chiede
perciò
che i medici vengano messi in condizione di assolvere ai nuovi compiti
senza
oneri a proprio carico
1.
La
certificazione di malattia on line non
sarà possibile sino a
quando le ASL non riceveranno e distribuiranno direttamente ai medici
(dipendenti e convenzionati) i codici di accesso al sito per la
certificazione,
al momento neppure questo attivo!!!!,
e
finché non saranno rese fruibili anche le soluzioni alternative previste
dalla
normativa di riferimento.
5.
Il
modulo di certificazione on line sarà del tutto simile a quello attuale:
anagrafica e residenza non dovranno essere inserite, ma dovrebbero
essere
recuperate in automatico dal sistema del Ministero delle Finanze,
analogamente
a quanto avviene per i certificati di invalidità civile on line. Il
medico però
dovrebbe aggiungere l'indirizzo del paziente durante la malattia nel
caso in
cui questo fosse diverso da quello di residenza LA
FIMMG si stà opponendo dichiarando non praticabile questa assunzione di
responsabilità da parte del medico. Non sarà obbligatorio
riportare il codice ICD9 CM, ma solo la diagnosi, in un campo libero,
proprio
come facciamo attualmente.
6.
Grazie
all’impegno della FIMMG, Il problema…………serio …..
di
certificare solo quanto obiettivamente documentato e direttamente
constatato è
già superato dalla circolare 5/2010 del 28/04/10. Nella precedente
versione
sarebbe stato IMPOSSIBILE certificare sintomi che NON siano
OGGETTIVABILI
!!!!!!!!! …………..PRATICAMENTE UN INCUBO …..
Di seguito il testo della circolare che dovrebbe essere ripresa da una
disposizione legisdlativa:
“…omissis
Per quanto riguarda specificamente l’ultimo periodo del comma 3 (ipotesi
sub b l’applicazione della disposizione deve tener conto delle regole
proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e
prognosi anche
per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti
durante la visita. Nell’applicazione
della
norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano
stati o
meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma,
la
responsabilità del medico, con l’applicabilità delle sanzioni indicate,
ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti
dati
clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. Per
gli
aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui
agli
artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti … omissis”
7.
Si
deve, registrare la disponibilità del Ministro della Funzione Pubblica
Renato
Brunetta ad intervenire, per via legislativa, sul tema delle sanzioni
per gli
inadempienti, sistema che nell'interpretazione attuale appare
assolutamente
sproporzionato.
8.
La
certificazione on line, sarà obbligatoria non solo per i medici di
medicina
generale ma per tutti i medici dipendenti dalle asl. Il medico in
fase
di dimissione DOVRA’, se lo ritiene opportuno, prescrivere ulteriore
periodo di riposo domiciliare così come, a seguito di visita in pronto
soccorso o di visita specialistica..