Chiarimenti sull'invio online dei certificati di malattia

Caro Collega,

ATTENZIONE l’obbligo sulla certificazione NON è rivolto ai soli medici di Famiglia ma A TUTTI I MEDICI DIPENDENTI E CONVENZIONATI DEL SSN ……….Capisci bene che al paziente in uscita dal pronto soccorso o a seguito di una dimissione dopo un ricovero,  privo di una certificazione di malattia  SARA’ difficile per noi prescrivere un ulteriore periodo di riposo……… Siamo liberi di farlo ma……. In caso di contestazioni dovremmo provare ad un giudice perché la nostra prognosi e il nostro giudizio sulla sua capacità lavorativa è stato discordante da quello del collega che dimettendo il paziente senza prescrivere un periodo di riposo, lo ha automaticamente ritenuto idoneo al lavoro …….. ……..  !!!!!!!!.......... 

·       Il 5 luglio è in programma un incontro con il ministero della Salute per fare il punto sullo stato di diffusione dei codici di accesso e su come risolvere i problemi tecnici. I medici devono aggiornare i propri applicativi di gestione delle schede sanitarie informatizzate. Ma l'acquisto costa 250 euro più Iva e 200 euro all'anno per il canone, spese che nessun medico è tenuto a sostenere per obbligo convenzionale. La FIMMG chiede perciò che i medici vengano messi in condizione di assolvere ai nuovi compiti senza oneri a proprio carico

1.     La certificazione di malattia on line non sarà possibile sino a quando le ASL non riceveranno e distribuiranno direttamente ai medici (dipendenti e convenzionati) i codici di accesso al sito per la certificazione, al momento neppure questo attivo!!!!,  e finché non saranno rese fruibili anche le soluzioni alternative previste dalla normativa di riferimento.
 

  1. L’art. 13 bis comma 5 dell’ACN vigente prevede che le Regioni mettano a disposizione dei medici, i sistemi informativi, secondo modalità e strumenti definiti a livello regionale tra le parti firmatarie per consentir loro di assolvere le obbligazioni telematiche assunte, tra le  quali non c’è il certificato di malattia…….  ATTENZIONE L’obbligo della certificazione di malattia per via telematica, deriva dalla legge e non dall’ACN, ……………………..Avrei  tante osservazioni POLEMICHE da fare   ma…….sarei troppo prolisso.!!!!!!!!!!!!
  2.  Sarà comunque possibile la certificazione cartacea per tutto il periodo di sperimentazione (fino al 4 luglio) e per quello, successivo, di collaudo (fino al 4 di agosto). Alla fine di tale periodo verrà fatta congiuntamente una valutazione della situazione e verranno definite aree e situazioni di esenzione oltre che i correttivi evidenziati come necessari. 
  3. ( Pensate in Calabria quanti piccoli paesi sono PRIVI di ADSL) ……… o in quante zone il servizio se pur presente è lentissimo ………… NON E’ ASSOLUTAMENTE PENSABILE  DI  UTILIZZARE  UN  SISTEMA  LENTO E  BLOCCARE L’ATTIVITA’  AMBULATORIALE PER  INCOMBENZE BUROCRATICHE 
     In questa fase sarà necessaria la nostra collaborazione con i segretari provinciali e regionali per segnalare anomalie del sistema informatico o altre problematiche dei nostri territori che possano esentarci almeno al momento, dall’obbligo delle certificazioni on line.

5.     Il modulo di certificazione on line sarà del tutto simile a quello attuale: anagrafica e residenza non dovranno essere inserite, ma dovrebbero essere recuperate in automatico dal sistema del Ministero delle Finanze, analogamente a quanto avviene per i certificati di invalidità civile on line. Il medico però dovrebbe aggiungere l'indirizzo del paziente durante la malattia nel caso in cui questo fosse diverso da quello di residenza LA FIMMG  si stà opponendo dichiarando non praticabile questa assunzione di responsabilità da parte del medico. Non sarà obbligatorio riportare il codice ICD9 CM, ma solo la diagnosi, in un campo libero, proprio come facciamo attualmente.
 

6.     Grazie all’impegno della FIMMG, Il problema…………serio ….. di certificare solo quanto obiettivamente documentato e direttamente constatato è già superato dalla circolare 5/2010 del 28/04/10. Nella precedente versione sarebbe stato IMPOSSIBILE certificare sintomi che NON siano OGGETTIVABILI !!!!!!!!!  …………..PRATICAMENTE   UN  INCUBO …..
Di seguito il testo della circolare che dovrebbe essere ripresa da una disposizione legisdlativa:
“…omissis
Per quanto riguarda specificamente l’ultimo periodo del comma 3 (ipotesi sub b l’applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell’applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l’applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti … omissis”

7.     Si deve, registrare la disponibilità del Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ad intervenire, per via legislativa, sul tema delle sanzioni per gli inadempienti, sistema che nell'interpretazione attuale appare assolutamente sproporzionato.

8.     La certificazione on line, sarà obbligatoria non solo per i medici di medicina generale ma per tutti i medici dipendenti dalle asl. Il medico in fase di dimissione DOVRA’, se lo ritiene opportuno, prescrivere ulteriore periodo di riposo domiciliare così come,  a seguito di visita in pronto soccorso o  di visita specialistica..

 

AUSPICO CHE QUESTA VOLTA,   L’ORDINE dei MEDICI   riesca ad evitare contrapposizioni tra medici di famiglia, ospedalieri e specialisti PROMUOVENDO il rispetto delle norme………………   nella speranza che ci siano risultati migliori rispetto all’art. 50 (vedi prescrizioni) .
Ti invio un caro saluto                   
                                            ROSALBINO    CERRA                                             
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