Cosa prevedono le norme
L'articolo 55-septies del DLgs 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'articolo
69 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150,
prevede la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia per i
dipendenti pubblici, secondo le modalità stabilite per il settore privato dalla
normativa vigente (D.M.
26/02/2010).
La Circolare n.
1/DFP DDI del 11-03-2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione ha fornito indicazioni operative per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 55-septies del DLgs 30 marzo 2001, n.165.
La
Circolare n. 2/DFP DDI del
28-9-2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha
fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti per l'applicazione della nuova
procedura.
La legge n. 183 del 4-11-2010, all'articolo 25 ha
previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per
malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la
trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ecco cosa prevedono, in sintesi, le nuove norme:
- Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal
medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS
- L'INPS invia immediatamente il certificato, sempre per via telematica,
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore
- L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici
costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il
licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla
convenzione.
- Per il lavoratore del settore pubblico, che comunque deve segnalare
tempestivamente all'amministrazione, per i successivi controlli medico fiscali,
la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità (se diverso dalla residenza o
domicilio abituale), l'invio telematico soddisfa l'obbligo di recapitare
l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla
propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia.
Per i medici, tenendo conto delle numerose segnalazioni pervenute, si informa
che in caso di difficoltà nell'accesso alla rete per la trasmissione tramite
pagina WEB, oppure in caso di malfunzionamento temporaneo del proprio PC, ovvero
in caso di visite domiciliari, è possibile effettuare l'invio telematico dei
certificati utilizzando uno dei seguenti call center telefonici :
- utilizzando il call center telefonico con assistenza di operatore reso
disponibile dall'INPS, al numero 800 180 919;
- utilizzando il call center telefonico basato su risponditore automatico reso
disponibile da MEF Sogei, al numero 800 013 577.
Inoltre, in caso di problemi tecnici, i medici possono contattare l'Helpdesk
attivato dal MEF attraverso il numero verde 800 030 070
Quesiti frequenti (FAQ)
Cosa fare se l'attestato di malattia telematico non contiene tutte le
informazioni necessarie all'amministrazione?
Ad
esempio:
1) Non contiene le informazioni indispensabili a verificare
le condizioni che esentano dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di
reperibilità nei casi indicati dal decreto 18 dicembre 2009, n.206 del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
a) patologie gravi che
richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le
quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi
o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2) Non
contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente e dalla circolare
interpretativa del Dipartimento della funzione pubblica per escludere la
decurtazione del trattamento economico fondamentale nei primi 10 giorni di
malattia (infortunio sul lavoro; malattia connessa a causa di servizio;
patologie gravi che richiedono terapie salvavita; ricovero ospedaliero e day
hospital; eventualmente, se previsto nel CCNL del comparto di appartenenza del
dipendente, giorni di prognosi indicati nel certificato di dimissione
rilasciato dalla struttura ospedaliera successivamente al ricovero)
Premesso che all'amministrazione viene reso immediatamente disponibile
dall'INPS l'attestato di malattia per via telematica, il lavoratore:
- segnala tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità
all'amministrazione
- trasmette all'amministrazione secondo le tradizionali modalità (PEC, fax,
raccomandata A/R o consegna manuale) la copia cartacea del certificato
telematico rilasciato dal medico e l'altra eventuale documentazione necessaria a
comprovare quanto dichiarato
Si possono ancora accettare certificazioni di malattia in forma
cartacea rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale?
E' ancora
possibile che al dipendente venga rilasciata certificazione di malattia in forma
cartacea, ad esempio per impossibilità temporanea del medico di utilizzare il
sistema telematico. In questo caso, il lavoratore deve presentare la
documentazione alla propria amministrazione secondo le modalità tradizionali. A
fini di monitoraggio, l'amministrazione segnala via PEC, entro 48 ore, alla
azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione
cartacea in luogo di trasmissione telematica.
Si possono ancora accettare verbali di pronto soccorso, certificati
di ricovero e di dimissione ospedaliera?
E' ancora possibile che al
dipendente venga rilasciata tale certificazione in forma cartacea al posto della
trasmissione telematica del certificato di malattia. In questo caso, il
lavoratore deve presentare la documentazione alla propria amministrazione
secondo le modalità tradizionali.
Cosa succede se l'attestato di malattia di un dipendente non viene
reso disponibile dall'INPS all'amministrazione secondo le modalità e i tempi
previsti?
L'amministrazione può richiedere al dipendente di produrre
copia cartacea dell'attestato di malattia rilasciato dal medico oppure
scaricabile tramite i servizi WEB resi disponibili dall'INPS. L'amministrazione
deve contestualmente inviare all'INPS segnalazione del problema riscontrato via
PEC.
Si possono ancora accettare certificazioni di malattia in forma
cartacea rilasciate da medici privati?
Premesso che nell'ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza per
malattia viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale, è ancora possibile che al dipendente venga
rilasciata certificazione di malattia in forma cartacea da parte di un medico
privato in quanto il processo di distribuzione delle credenziali di accesso al
sistema telematico a tali medici è ancora in corso.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accettare il certificato
di malattia telematico trasmesso dall'INPS?
SI, con qualche
eccezione. Come chiarito dalla Circolare 2/DFP-DDI del 28 settembre 2010, la
trasmissione telematica delle certificazioni di malattia non riguarda
direttamente le categorie di personale a ordinamento pubblicistico, non soggette
al regime del decreto legislativo n. 165 del 2001 (magistrati, avvocati dello
Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle
forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere
diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato
decreto, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per le quali rimane vigente
la tradizionale modalità cartacea.
Può accadere che un lavoratore del settore pubblico chieda al proprio
medico curante il rilascio di un certificato di malattia
cartaceo?
SI, potrebbe accadere. La Circolare 2/DFP-DDI del 28
settembre 2010 ha chiarito che la trasmissione telematica delle certificazioni
di malattia non si applica alle categorie di personale non soggette al regime
del decreto legislativo n. 165 del 2001 (magistrati, avvocati dello Stato,
professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze
di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere
diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato
decreto, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per le quali rimane vigente
la tradizionale modalità cartacea.
Il certificato di malattia telematico inviato dal medico esonera il
lavoratore dal presentare l'attestazione di malattia al proprio datore di
lavoro?
Precisiamo la situazione sia che il lavoratore appartenga al
settore pubblico sia al settore privato.
Per il lavoratore del settore
pubblico, che comunque deve segnalare tempestivamente
all'amministrazione, per i successivi controlli medico fiscali, la propria
assenza e l'indirizzo di reperibilità (se diverso dalla residenza o domicilio
abituale), l'invio telematico soddisfa l'obbligo di recapitare l'attestazione di
malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria
amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia.
Per il lavoratore del settore privato, l'invio
telematico soddisfa sia l'obbligo di inoltro del certificato di malattia
all'INPS, sia l'obbligo di invio dell'attestato di malattia al proprio datore di
lavoro, nel caso in cui questo abbia richiesto all'INPS la trasmissione in via
telematica delle attestazioni di malattia per i propri dipendenti.
Solo nel
caso in cui il proprio datore di lavoro non si avvalga del servizio messo a
disposizione gratuitamente dall'INPS, il lavoratore del settore privato recapita
a quest'ultimo (che lo deve accettare), nei tempi e nei modi già previsti per il
vecchio certificato cartaceo, l'attestato di malattia reso disponibile dal
medico al momento dell'invio telematico del certificato. Si tratta del documento
indicato come "Attestato
di malattia telematico - copia cartacea per il datore di lavoro" che il
lavoratore oltre a richiedere al medico, può anche scaricare in qualunque
momento dal sito dell'INPS, utilizzando il proprio codice fiscale e il numero di
protocollo del certificato comunicatogli dal medico, ovvero chiederne all'INPS
l'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata