per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di integrare la propria deliberazione del 28.12.2006 n. 928 con quanto di seguito specificato;
2. di stabilire le seguenti modalità di prescrizione dei farmaci:
a.
la prescrizione di tutti i farmaci erogati dal Servizio Sanitario
Regionale è limitata al numero massimo di un pezzo
per ricetta per singola specialità, fatta
eccezione per gli antibiotici in confezione monodose, per i medicinali
somministrabili esclusivamente per fleboclisi e per i medicinali
a base di interferone a favore dei soggetti affetti da
epatite cronica.
- per i farmaci analgesici oppiacei,
utilizzati nella terapia del dolore può essere consentita la
prescrizione in
un'unica ricetta di un numero di confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.
- i medici prescrittori possono
derogare alla mono-prescrizione, prescrivendo due confezioni dello
stesso
prodotto nella medesima ricetta, per le seguenti categorie:
* I soggetti affetti dalle
patologie croniche e invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e succ.
modifiche e integr., per
un massimo di due pezzi a ricetta, limitatamente ai
farmaci correlati alla patologia.
* Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 18/05/2001 n. 279;
* Invalidi di guerra (codici di esenzione G01 G02)
* Grandi invalidi per lavoro (codici di esenzione L01)
* Grandi invalidi per servizio (codici di esenzione S01)
* Invalidi civili al 100% (codici di esenzione C01 C02)
b.
I medici prescrittori dovranno attenersi in via prioritaria
all'utilizzo dei principi attivi relativi ai farmaci scaduti da
brevetto e riportati nelle liste di
trasparenza AIFA (c.d. equivalenti), per quelle specialità
medicinali che,
all'interno della stessa categoria terapeutica e a
parità di indicazioni e profilo di sicurezza, presentino il
migliore rapporto
costo/beneficio; la dicitura di non sostituibilità del farmaco
potrà essere apposta solo in particolari casi
adeguatamente suffragati da documentazione clinica;
c.
La spesa addebitabile a carico del SSR per le prescrizioni di farmaci
inibitori di pompa acida sia limitata al
costo del farmaco equivalente presente in
tale categoria terapeutica. Per la prescrizione dei farmaci compresi
nella categoria
ATC A02BC devono essere osservate le seguenti modalità:
I medici di medicina generale ed i
pediatri l.s., nella normale pratica assistenziale, devono effettuare
prescrizioni di farmaci il cui
costo per dose die definita al giorno riferito al prezzo al pubblico
non sia superiore al prezzo
minimo di riferimento calcolato in € 0,90. Il medico
prescrittore se per casi di intolleranza, insufficiente risposta
clinica o possibili interazioni
farmacologiche, ritiene necessario prescrivere una specialità il
cui costo per giorno di terapia
riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui sopra,
deve giustificare la diversa scelta
terapeutica nell'ambito dell'aggiornamento della
scheda sanitaria. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza
di prezzo.
3.
di obbligare le aziende sanitarie ed ospedaliere alla distribuzione
diretta dei farmaci del 1° ciclo terapeutico fino ad
un massimo di 30 giorni immediatamente successivi alla
dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica
ambulatoriale.
...........
...........
5. di obbligare altresì le aziende sanitarie a provvedere:
- sulla base dei dati di monitoraggio sulla
qualità e quantità della spesa farmaceutica, a dare piena
operatività al
sistema budgeting con i medici di base, definito con la D.G.R. 8
agosto 2006, n. 580, recante "Approvazione
accordo integrativo regionale dei medici di
medicina generale";
- ad attivare con immediatezza la Commissione di cui
all'Accordo Integrativo per l'appropriatezza prescrittiva dei
farmaci utilizzati per la convenzionata
esterna, prevedendo in caso di non corretta prescrizione, le sanzioni
di cui all'A.C.N. e dell'A.I.R.
.............
.............
.............
..............
10. E' autorizzata la pubblicazione della presente deliberazione sul BURC.