La Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del febbraio 2007
che regolamenta le prescrizioni farmaceutiche


( estratto, a cura di Marcello Pugliese)


LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con propria deliberazione del 28 dicembre 2006 n. 928, recante "Provvedimenti inerenti la spesa farmaceutica Art. 1 comma 181 della legge 311/2004" sono state adottate diverse misure finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica;

CHE  con la citata DGR il Dipartimento di tutela della salute e politiche sanitarie veniva inoltre incaricato di valutare entro il 28 febbraio 2007 la necessità di ulteriori misure in esito all'andamento della spesa farmaceutica per l'anno 2006;

CHE dal monitoraggio effettuato dalla struttura competente del Dipartimento di tutela della salute e politiche sanitarie risulta che la spesa farmaceutica convenzionata, nel periodo gennaio-novembre dell'anno 2006, in termini di valore SSN, ha raggiunto il livello di € 471.982.528,00, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2005 del 9,9%, fatto confermato dai dati contabili presentati dalle Aziende sanitarie dai quali risulta una spesa complessiva di circa 525 mln di €;

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SU conforme proposta dell'Assessore alla tutela della salute On. Doris Lo Moro, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa  che qui si intendono integralmente riportati:

1. di integrare la propria deliberazione del 28.12.2006 n. 928 con quanto di seguito specificato;
2. di stabilire le seguenti modalità di prescrizione dei farmaci:
     a. la prescrizione di tutti i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Regionale è limitata al numero massimo di un pezzo          per ricetta per singola specialità, fatta eccezione per gli antibiotici in confezione monodose, per i medicinali                  somministrabili esclusivamente per fleboclisi e per i medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da          epatite cronica.
         - per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore può essere consentita la prescrizione in                      un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.
         - i medici prescrittori possono derogare alla mono-prescrizione, prescrivendo due confezioni dello stesso                      prodotto nella medesima ricetta, per le seguenti categorie:
           * I soggetti affetti dalle patologie croniche e invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e succ. modifiche e integr., per                  un massimo di due pezzi a ricetta, limitatamente ai farmaci correlati alla patologia.
           * Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 18/05/2001 n. 279;
           * Invalidi di guerra (codici di esenzione G01 G02)
           * Grandi invalidi per lavoro (codici di esenzione L01)
           * Grandi invalidi per servizio (codici di esenzione S01)
           * Invalidi civili al 100% (codici di esenzione C01 C02)
     b. I medici prescrittori dovranno attenersi in via prioritaria all'utilizzo dei principi attivi relativi ai farmaci scaduti da            brevetto e riportati nelle liste di trasparenza AIFA (c.d. equivalenti), per quelle specialità medicinali che,                       all'interno della stessa categoria terapeutica e a parità di indicazioni e profilo di sicurezza, presentino il migliore             rapporto costo/beneficio; la dicitura di non sostituibilità del farmaco potrà essere apposta solo in particolari casi           adeguatamente suffragati da documentazione clinica;
      c. La spesa addebitabile a carico del SSR per le prescrizioni di farmaci inibitori di pompa acida sia limitata al                 costo del farmaco equivalente presente in tale categoria terapeutica. Per la prescrizione dei farmaci compresi                nella categoria ATC A02BC devono essere osservate le seguenti modalità:
         I medici di medicina generale ed i pediatri l.s., nella normale pratica assistenziale, devono effettuare prescrizioni            di farmaci il cui costo per dose die definita al giorno riferito al prezzo al pubblico non sia superiore al prezzo                 minimo di riferimento calcolato in € 0,90. Il medico prescrittore se per casi di intolleranza, insufficiente risposta            clinica o possibili interazioni farmacologiche, ritiene necessario prescrivere una specialità il cui costo per giorno           di terapia riferito al prezzo al pubblico sia superiore al valore di cui sopra, deve giustificare la diversa scelta                terapeutica nell'ambito dell'aggiornamento della scheda sanitaria. In tal caso il cittadino non paga alcuna differenza         di prezzo.
3. di obbligare le aziende sanitarie ed ospedaliere alla distribuzione diretta dei farmaci del 1° ciclo terapeutico fino ad       un massimo di 30 giorni immediatamente successivi alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica     ambulatoriale.
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5. di obbligare altresì le aziende sanitarie a provvedere:
    - sulla base dei dati di monitoraggio sulla qualità e quantità della spesa farmaceutica, a dare piena operatività al                sistema budgeting con i medici di base, definito con la D.G.R. 8 agosto 2006, n. 580, recante "Approvazione              accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale";
    - ad attivare con immediatezza la Commissione di cui all'Accordo Integrativo per l'appropriatezza prescrittiva dei          farmaci utilizzati per la convenzionata esterna, prevedendo in caso di non corretta prescrizione, le sanzioni di cui           all'A.C.N. e dell'A.I.R.
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10. E' autorizzata la pubblicazione della presente deliberazione sul BURC.

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