Comunicato della Regione Calabria
Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie
settore “area lea”-politica del farmaco-
dirigente del Servizio d.ssa maria rosaria maione
dirigente del settore
dirigente generale
dr. luigi rubens curia
dr. antonino orlando
Oggetto:
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “ Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012-Supplemento Ordinario n.
18, è stato pubblicato il Decreto Legge di cui all’oggetto ed all’art.11
viene previsto il “ Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica , accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci”.
A
seguito di richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione del
comma 9 dell’art. 11, con riferimento, in particolare, al comportamento
al quale è tenuto il farmacista, si riportano integralmente di seguito,
per opportuna conoscenza, i chiarimenti forniti dal Ministero della
Salute e pubblicati sul sito web:
“ Premesso che la norma stabilisce che “ il
farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico
l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto è tenuto a
fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso,
salvo diversa richiesta del cliente”, è stato segnalato che
un’interpretazione letterale della disposizione potrebbe indurre a
ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente ( che non
esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica
avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione,
anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al
prezzo del medicinale “ con marchio” (branded) indicato come prima
scelta dal medico.
La
corretta interpretazione della norma non può prescindere dalla ratio
dell’intero comma 9, le cui finalità sono, con ogni evidenza,dirette a
favorire l’uso di medicinali equivalenti a più basso costo ,nei casi in
cui non susstistano specifiche ragioni sanitarie, che rendano necessario
l’impiego dello specifico medicinale indicato dal medico.
Quando
il medicinale con denominazione di fantasia indicato dal medico sulla
ricetta risulti avere il prezzo uguale a quello più basso fra tutti gli
altri medicinali equivalenti ( sia con nome di fantasia, sia con
denominazione generica), la sostituzione di tale medicinale con altro
equivalente non troverebbe alcuna giustificazione .
La
sostituzione sarebbe in insanabile contrasto , poi con le finalità
della legge, se il prezzo del farmaco specificato dal medico risultasse
più basso dei prezzi di tutti gli altri equivalenti.
L’espressione,
indubbiamente ridondante, di “equivalente generico “deve intendersi
riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello
specificato dal medico,come si ricava dalla disposizione dell’art. 11
comma 9 che fa carico al medico di “ informare il paziente
sull’esistenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in
principi attivi, nonché forma farmaceutica,via di somministrazione,
modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali”, senza operare
alcuna distinzione fra medicinali branded e medicinali a denominazione
generica. In conclusione, il farmacista, qualora sulla ricetta non
risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del
farmaco prescritto, è tenuto a fornire al cliente il farmaco prescritto,
ove questo abbia il prezzo più basso ( in assoluto o alla pari di altri
farmaci) fra i farmaci equivalenti, mentre se il prezzo del farmaco
prescritto è superiore a quello di altri equivalenti, il farmacista è
tenuto a fornire al cliente il farmaco equivalente ( con denominazione
di fantasia o con denominazione generica) avente il prezzo più basso fra
tutti, fatta salva la volontà del cliente.
Inoltre,essendo
pervenute a questo Dipartimento richieste di chiarimento riguardo la
corresponsione della differenza rispetto al prezzo di riferimento AIFA
da parte del cittadino in caso di indicazione da parte del medico, sulla
ricetta SSN della non sostituibilità del farmaco prescritto, si
specifica,che, come disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 93/2007
e successive circolari esplicative, la suddetta dichiarazione esenta
l’assistito dal pagamento dell’eventuale differenza rispetto al prezzo
di riferimento AIFA. Al Medico prescrittore
(da intendersi MMG,PLS, MO,MSA),è consentito ricorrere all’indicazione
di “non sostituibilità” solo nei casi di intolleranza, interazioni
farmacologiche,inefficacia o mancanza di indicazioni in scheda tecnica
suffragate da documentazione clinica.
Pertanto, si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di monitorare le prescrizioni in regime di Sistema Sanitario Regionale che riportano la suddetta indicazione di “ non sostiuibilità”, sottoponendo le relative ricette a verifica di appropriatezza tramite le preposte Commissioni operanti presso gli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali ( U.C.A.D.). Sono tenute, altresì a fornire a questo Dipartimento report mensili sull’andamento riferito al numero di dette ricette ed al relativo importo.
cordiali saluti
d.ssa N. D'Ambrosio Direttore Distretto
dr. E. Gagliardi