Comunicato della Regione Calabria

Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie

settore “area lea”-politica del farmaco-

dirigente del Servizio d.ssa maria rosaria maione

 

dirigente del settore                                 dirigente generale

dr. luigi rubens curia                                  dr. antonino orlando

 

Oggetto: Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “ Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

 

     Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012-Supplemento Ordinario n. 18, è stato pubblicato il Decreto Legge di cui all’oggetto ed all’art.11 viene previsto il “ Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica , accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci”.

     A seguito di richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione del comma 9 dell’art. 11, con riferimento, in particolare, al comportamento al quale è tenuto il farmacista, si riportano integralmente di seguito, per opportuna conoscenza, i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute e pubblicati sul sito web:

“ Premesso che la norma stabilisce che “ il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente”, è stato segnalato che un’interpretazione letterale della disposizione potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente ( che non esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del medicinale “ con marchio” (branded) indicato come prima scelta dal medico.

La corretta interpretazione della norma non può prescindere dalla ratio dell’intero comma 9, le cui finalità sono, con ogni evidenza,dirette a favorire l’uso di medicinali equivalenti a più basso costo ,nei casi in cui non susstistano specifiche ragioni sanitarie, che rendano necessario l’impiego dello specifico medicinale indicato dal medico.

Quando il medicinale con denominazione di fantasia indicato dal medico sulla ricetta risulti avere il prezzo uguale a quello più basso fra tutti gli altri medicinali equivalenti ( sia con nome di fantasia, sia con denominazione generica), la sostituzione di tale medicinale con altro equivalente non troverebbe alcuna giustificazione .

La sostituzione sarebbe in insanabile contrasto , poi con le finalità della legge, se il prezzo del farmaco specificato dal medico risultasse più basso dei prezzi di tutti gli altri equivalenti.

L’espressione, indubbiamente ridondante, di “equivalente generico “deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello specificato dal medico,come si ricava dalla disposizione dell’art. 11 comma 9 che fa carico al medico di “ informare il paziente sull’esistenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica,via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali”, senza operare alcuna distinzione fra medicinali branded e medicinali a denominazione generica. In conclusione, il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire al cliente il farmaco prescritto, ove questo abbia il prezzo più basso ( in assoluto o alla pari di altri farmaci) fra i farmaci equivalenti, mentre se il prezzo del farmaco prescritto è superiore a quello di altri equivalenti, il farmacista è tenuto a fornire al cliente il farmaco equivalente ( con denominazione di fantasia o con denominazione generica) avente il prezzo più basso fra tutti, fatta salva la volontà del cliente.

     Inoltre,essendo pervenute a questo Dipartimento richieste di chiarimento riguardo la corresponsione della differenza rispetto al prezzo di riferimento AIFA da parte del cittadino in caso di indicazione da parte del medico, sulla ricetta SSN della non sostituibilità del farmaco prescritto, si specifica,che, come disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 93/2007 e successive circolari esplicative, la suddetta dichiarazione esenta l’assistito dal pagamento dell’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento AIFA. Al Medico  prescrittore (da intendersi MMG,PLS, MO,MSA),è consentito ricorrere all’indicazione di “non sostituibilità” solo nei casi di intolleranza, interazioni farmacologiche,inefficacia o mancanza di indicazioni in scheda tecnica suffragate da documentazione clinica.

     Pertanto, si fa obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di monitorare le prescrizioni in regime di Sistema Sanitario Regionale che riportano la suddetta indicazione di “ non sostiuibilità”, sottoponendo le relative ricette a verifica di appropriatezza tramite le preposte Commissioni operanti presso gli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali ( U.C.A.D.). Sono tenute, altresì a fornire a questo Dipartimento report mensili sull’andamento riferito al numero di dette ricette ed al relativo importo.

 

cordiali saluti

 

d.ssa N. D'Ambrosio                                                 Direttore Distretto

                                                                              dr. E. Gagliardi

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