Richiesta di incontro al Presidente Scopelliti del Segretario Regionale FIMMG Bruno Cristiano.
Ecco perché i medici non hanno l'obbligo di inserire in ricetta di prescrizione farmaci il famigerato codice di esenzione E00


Al Presidente G.R.

Della Regione Calabria


Egr. Sig. Dott. Andrea Guerzoni

Dirigente Generale

Dipartimento Tutela della Salute

Regione Calabria


Egr. Dott. Giacomino Brancati

Dirigente del Settore

Dipartimento Tutela della Salute

Regione Calabria


In relazione alla nota prot. n. 12846 del 26.05.2010 avente ad oggetto “Partecipazione alla spesa sanitaria – Deliberazione G.R. del 05.05.2009 n. 247 – Attestazione del diritto all’esenzione per reddito”, questo sindacato ritiene opportuno intervenire e formulare doverose precisazioni e chiarimenti circa la trascrizione sulla ricetta, a cura dei medici prescrittori, del codice di esenzione, a seguito dell’esibizione da parte dell’assistito dell’attestazione del reddito rilasciata dall’ASL.

Al fine di affrontare la problematica in modo esaustivo e completo e, quindi, esprimere le valutazione in merito alle presente nota, occorre ricordare a noi stessi quanto sancito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.03.2008 in G.U. S.O. del 1.04.2008 , laddove , all’art. 1 viene disposto che la prescrizione delle prestazione sanitarie venga effettuata esclusivamente mediante ricettari le cui caratteristiche sono fissate dal DISCIPLINARE TECNICO puntualmente redatto mediante l’allegato 12.

In detto allegato 12, venivano fornite dettagliate “ istruzioni per l’attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione” operando una precisa e fondamentale distinzione delle esenzioni le une, correlate allo stato di salute, le quale sono a cura del medico “prescrittore” e le altre, correlate alla situazione economica del nucleo familiare, a cura del soggetto “erogatore “ (specialisti, laboratori di analisi, farmacisti).

Con successivo decreto del 11.12.2009, in G.U. 320 del 30.12.09, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dispone dell’apposizione e delle verifiche della esenzioni ticket per reddito e precisamente all’art 1, con la dizione “Controllo esenzione per reddito”, ai fini del controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevede il supporto del sistema tessera sanitaria.

Conseguentemente prevede che - per l’ipotesi in cui i medici di medicina generale non fossero nelle condizioni di poter, per carenza di adeguati mezzi informatici, rilevare i dati contenuti nella tessera- sia l’Azianda Sanitaria a fornire, direttamente ad ogni medico, su supporto cartaceo o magnetico, le informazioni inerenti l’elenco dei propri assistiti in possesso di un codice di esenzione per reddito, elenco che resta, poi, nella disponibilità del medico prescrittore.

Indi con nota del 07.05.2009 prot. 14299/09 del Dipartimento della Salute dando attuazione alla prefata normativa ed in riferimento alla delibera della G.R. comunicava che le Aziende Sanitarie avrebbero dovuto certificare il diritto del cittadino alla esenzione con il codice E00 e il medico prescrittore avrebbe riportato nella ricetta le eventuali esenzioni per patologia e status “ nei modi e nelle forme in atto vigenti” mentre l’esenzione per reddito, certificata dall’azienda avrebbe dovuto essere riportata dal soggetto erogatore della prestazione.

Alla luce della chiara ed esente da dubbi interpretativi normativa qui richiamata inspiegabile appare la ultima nota inviata dal Dipartimento Tutela della Salute Regionale, in palese contraddizione con la normativa vigente in materia ed anche con le sue stesse pregresse note.

Essa invero tenta di porre a carico del medico prescrittore oneri e compiti che, in mancanza di apposito supporto specificatamente indicato dalla normativa, non sono propri di detti medici e che comportano peraltro responsabilità che essi non devono assumere.

Appare dunque evidente che detta nota debba essere, per quanto sopra specificato, modificata corretta e/o revocata nel rispetto delle norme e dei principi che regolamentano la materia .

Si coglie l’occasione per chiedere un sollecito incontro con la S.V. onde iniziare a discutere dei gravi problemi della medicina territoriale, sempre affrontati e mai risolti, al fine di evitare la proclamazione dello stato di agitazione della categoria.



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