Deliberazione della Giunta Regionale n.6 del 12 gennaio 2009
Codici di esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
parzialmente escluse dai L.E.A., ricomprese nei L.E.A. in virtù
delle DD.GG.RR. 963/02 e 208/03
La Giunta Regionale
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Delibera
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Di codificare le prestazioni di cui alla delibera 963/02 come in
seguito parzialmente modificata e integrata dalla delibera 208/03, in
premessa citate, con i codici qui indicati:
- codice di 3 lettere da apporre sulla ricetta nell'apposito spazio
dedicato a codici regionali (3 caselle ombreggiate in rosa)che, pur
facendo parte dell'area esenzione, indica soltanto l'appartenenza
dell'assistito alle categorie individuate con la D.G.R. 963/02 ed il
D.P.C.M. 5/3/2007 alle quali è possibile erogare, con
prescrizione su ricettario unico, le prestazioni odontoiatriche e di
densitometria ossea indicate negli allegati alla stessa e con
partecipazione alla spesa:D.G.R..
- Codice di 3 elementi alfanumerici da apporre sulla ricetta
nell'apposito spazio dedicato a codici regionali (3 caselle ombreggiate
in rosa) nell'area esenzione che indichi, sempre limitatamente alle
prestazioni odontoiatriche di cui alla D.G.R. 208/03 l'esenzione totale
o parziale del ticket per le categorie socialmente vulnerabili per come
di seguito indicate: VS1-VS2-VS3 rispettivamente per i soggetti di cui
ai punti a) (soggetti titolari di pensioni al minimo), b) (soggetti con
invalidità superiore all'80%) e c) ( soggetti titolari di
reddito fino a € 6.000) della D.G.R. 208/03.
- VS4 per i soggetti di cui al punto d) della D.G.R. 208/03
(soggetti con reddito familiare complessivo da € 6000 ad €
8283,31 fino a € 11362,05 con coniuge a carico incrementato di
€ 516,46 per ciascun figlio a carico).
Di specificare che, al di fuori delle condizioni di
vulnerabilità sociale sopra citate, le prestazioni di cui al
punto 1 rese agli aventi diritto e prescritte sul ricettario unico, non
comportano l'esenzione del ticket.