"I versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita IVA"
di Marcello Pugliese
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L'articolo 37 comma 49 del D.L. n.223/06 stabilisce che dal 1°
ottobre 2006 i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i
versamenti fiscali, contributivi e previdenziali dovuti ai sensi degli
articoli 17 comma 2 e art. 28 comma 1 del D.L. 9 luglio 1997 n. 241 ,
esclusivamente mediante modalità telematica, anche servendosi di
intermediari.
- N.B.: Il DPCM del 4 ottobre 2006 ha fatto slittare dal 1°
ottobre 2006 al 1° gennaio 2007 la decorrenza del versamento
telematico
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I contribuenti non titolari di partita Iva restano esclusi dall'obbligo
e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 presso
gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari
della riscossione.
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I titolari di partita Iva, pertanto, devono effettuare il versamento
unitario delle imposte e dei contributi per via telematica e possono
farlo sia direttamente, tramite il servizio Entratel/Fisconline o
ricorrendo ai servizi di remote/home banking, sia tramite gli
intermediari abilitati a Entratel.
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Per i versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006 la copia
del modello F24 sarà sostituita da un estratto conto semestrale
che rendiconterà tutti gli addebiti di F24 effettuati nel
periodo.
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Per ogni file contenente F24 trasmesso telematicamente via Entratel o Fisconline, l'Agenzia delle Entrate fornisce 3 ricevute.
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Le applicazioni specifiche attualmente fornite gratuitamente
dall'Agenzia delle Entrate per la predisposizione degli F24 da
trasmettere per via telematica sono scaricabili dal Sito Web dell'Agenzia dove è possibile reperire il software da installare e l'applicazione Java necessaria per il suo funzionamento.
- All'art. 2 il D.L. abroga il divieto di scendere sotto le tariffe
minime, di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di
risultati, di pubblicizzare titoli e specializzazioni ed i prezzi e
costi complessivi delle prestazioni. L'Ordine dei Medici dovrà
adeguare il suo Codice entro il 1° gennaio 2007.
- Dal 4 luglio il medico deve fare affluire su un conto corrente
apposito tutte le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e
tutti i prelevamenti per i pagamenti delle spese inerenti
l'attività professionale.
- Ai sensi dell'art. 30 comma 12 la riscossione professionale deve
avvenire con assegni non trasferibili o bonifici o pagamenti
elettronici per somme da 1000 euro in su fino al 30 giugno 2007, da 500
euro in su dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008, da 100 euro in su
dal 30 giugno 2008.
- Dopo 12 anni ritornano gli elenchi di clienti e fornitori, che
vanno presentati per via telematica entro il 29 aprile di ogni anno.
- La Dichiarazione dei redditi deve essere presentata in banca o in
posta entro il 30 giugno e non più entro il 31 luglio, e l'invio
telematico delle dichiarazioni deve avvenire entro il 31 luglio e non
più entro il 31 ottobre.
- I versamenti delle imposte sui redditi sono anticipate dal 20 al 16 giugno e dal 30 al 16 novembre.
- L'ICI si versa in prima rata entro il 16 giugno ed in saldo entro
il 16 dicembre. Dal 2007 cessa l'obbligo della dichiarazione ICI e
l'imposta può essere liquidata insieme alla denuncia dei redditi.
- Gli automezzi del medico concorrono a formare reddito se generano
plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso, rimborso assicurativo o destinazione al consumo personale o
familiare, così come i beni strumentali.
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