Risposte alle DOMANDE PIU’ FREQUENTI
A cura di Rosalbino Cerra
Chiarimenti sulla nota 48.
Molti colleghi hanno chiesto se fosse necessario far eseguire al
paziente una gastroscopia prima di prescrivere i farmaci
previsti
dalla nota in oggetto.
NON E’ NECESSARIA ALCUNA GASTROSCOPIA PER
LE DIAGNOSI DI ESOFAGITE DA REFLUSSO .
La diagnosi resta di tipo clinico ( disfagia, pirosi e
rigurgito) con le limitazioni temporali previste dalla nota.
Questo perché solo il 50 % dei pazienti si presenta come
GERD mentre l’altro 50% è NERD.
D: Si può omettere la firma alla nota AIFA ?
R: Ormai da tempo è stato soppresso
l’obbligo di
controfirmare la nota AIFA pertanto non devi apporre alcuna firma oltre
quella in calce ala ricetta.
D: Nella nuova ricetta SSN e’ obbligatorio indicare
il numero dei pezzi del farmaco anche sotto la prescrizione?
R: Al quesito ha già risposto l’AIFA, si
è
obbligatorio indicare il numero delle prescrizioni, sia nelle caselle
in basso a sx che subito sotto il nome del farmaco.
D.: Può l’Azienda Sanitaria controllare
l’Attività Prescrittiva del MMG ?
R.: L’Azienda ha facoltà esercitare controllo
sull’appropriatezza delle cure e l’uso delle
risorse da
parte del Medico di Medicina Generale.
Come associazione di Categoria abbiamo chiesto che
l’attività di controllo venga sempre esercitata
da
un medico e nel massimo rispetto dell’etica professionale.
Per
questo motivo abbiamo richiesto che non vengano esercitati controlli a
domicilio del paziente come invece effettuati in passato.
I controlli a casa del paziente danneggiano a nostro giudizio il
rapporto di fiducia tra il paziente e il medico e gravemente
immagine e dignità professionale.
Riteniamo giustamente che il paziente non sia in grado di rispondere in
merito alle motivazioni mediche di una prescrizione.
Abbiamo richiesto inoltre che i controlli non interferiscano con le
quotidiane attività professionali del medico, pertanto il
medico
deve poter concordare con il personale ispettivo giorno e ora
del
confronto.
Se impossibilitato a raggiungere il distretto, il medico può
richiedere al personale ispettivo un appuntamento nel suo studio
professionale.
Il personale Medico Ispettivo della ASL deve garantire il massimo
rispetto delle norme che tutelano la privacy dei pazienti e del Medico
soggetto al controllo, nei casi dubbi o per eventuali contestazioni,
invia rilievo scritto alla COMMISSIONE PER L’APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA eletta in ogni distretto.
L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 gg dalla
segnalazione .
L’ipotesi di irregolarità deve essere comunicata
al medico
per iscritto entro gli ulteriori 15gg assegnandogli un termine non
inferiore a 15 gg per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di
essere ascoltato. ( art 27 comma 5 ACN)
IL giudizio sull’appropriatezza della prescrizione
non
può pertanto essere effettuata dal medico della ASL che ha
solo
funzioni ispettive, ma bensì dalla citata commissione ( Art
25
comma 4 ACN.)
La Commissione deve considerare le variazioni legate alla introduzione
delle note AIFA in GU 04/11/2004 n 259 . Nell’applicazione
della
nota “ la variabilità delle patologie
può
determinare l’inapplicabilità di una nota al
singolo
paziente. In questi casi raccomanda l’AIFA, gli organismi
della
ASL dovrebbero adottare un atteggiamento flessibile, prendendo in
considerazione non tanto il singolo caso, quanto la
globalità
delle applicazioni in un dato contesto” In breve il
legisdlatore
ha voluto introdurre concetti di flessibilità nella
valutazione
che non erano presenti nelle precedenti note CUF.
A difesa del Medico deve inoltre considerare quanto previsto
dall’art. 27 comma 7 del vigente ACN
Inoltre resta alla ASL l’onere della prova ai sensi
dell’art. 2697 e 2043 del Codice Civile, in cui
l’onere
della prova è a carico di chi promuove l’azione.
Un esempio può essere costituito dalla prescrizione della
flutamide a donne essendo un farmaco riservato nelle indicazioni
ministeriali ai soli uomini. In questo caso facilmente
l’Azienda Può contestare la prescrizione. Diverso
il caso
della nota 48 nelle esofagiti in cui la presenza di una gastroscopia
negativa non è indicativa dell’assenza di una
patologia (
nei casi di NERD infatti vi è esofagite pur non essendo
presenti
segni gastroscopici di infiammazione o erosione del terzo distale
dell’esofago) In questi casi l’Azienda NON ha
alcuna
possibilità di provare che il paziente visitato dal medico
non
abbia a suo tempo evidenziato segni clinici (disfagia pirosi e
rigurgito) caratteristici della malattia e meritevoli di trattamento a
carico del SSN con nota 48.
Questo solo per evidenziare la difficoltà di provare la
non appropriatezza di alcune prescrizioni.
D.: Può L’Azienda Sanitaria richiedere il rimborso
del farmaco al medico prescrittore?
R.: La seconda considerazione riguarda la reale possibilità
giuridica per la ASL di richiedere al medico
prescrittore
somme per farmaci accertati non conformi a criteri di appropriatezza.
Anche in questo caso esprimiamo qualche dubbio in considerazione del
rapporto di lavoro del Medico di Medicina Generale che secondo la
Cassazione a Sezioni riunite con sentenza n. 813/1999) è
disciplinato esclusivamente da un contratto di tipo privato per cui la
Asl non può
esercitare alcun potere autoritativo sul medico convenzionato
all’infuori di quello di sorveglianza.
Tale concetto è stato poi richiamato dalla IV sezione
del
Consiglio di Stato n. 5176/2004 che ribadisce come il rapporto di
lavoro tra il Medico Convenzionato e il SSN sia un lavoro
para-subordinato, giuridicamente caratterizzato da una collaborazione
coordinata e continuativa regolata dal diritto privato.
L’azione di responsabilità contabile è
regolamentata dalla legge n 19 del 14/01/1994 . La Corte dei
Conti Calabria sez II con sentenza n 158 del 02/06/1998, la Corte di
Cassazione a sezioni riunite civili con sentenza n 922/1999,
la
Corte dei Conti Lombardia sez.II con sentenza n 209 del 30/05/1991, il
Consiglio di Stato con sentenza n. 1310 del 19/09/1995, affermano che
è competenza della Corte dei Conti o del Giudice Ordinario (
sentenza n 5381/1989 della Cassazione Sez. Unite) esaminare le
responsabilità contabili del medico convenzionato per danno
erariale da prescrizioni improprie.
Il Direttore Generale della ASL che trattiene direttamente e senza il
consenso del Medico parte dei compensi a titolo di rimborso coattivo
per prescrizioni inappropriate presunte, eccede dai suoi poteri con
l’esercizio di funzioni che sono proprie costituzionalmente
(art
102) solo dall’autorità giudiziaria. Pertanto
le ASL
in quanto enti pubblici autonomi per effetto del DLgs n 229/1999 non
possono emettere atti aventi titolo esecutivo per il recupero dei
crediti, come invece spetta solo allo Stato e alle Regioni.
Benché il Direttore Generale non possa esercitare
direttamente
il recupero dei crediti, l’art.27 comma
3 ACN ,
prevede l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco
indebitamente prescritto.
In conclusione, il medico che ritiene di essere nel giusto,
può
esercitare due livelli di difesa il primo nella Commissione per
l’appropriatezza prescrittiva, e volendo successivamente C/o
il
Giudice Ordinario che è l’unico legalmente idoneo
a
chiedere il rimborso.
D.: Può l’Azienda Richiedere al Medico di Medicina
Generale somme per prescrizioni effettuate da specialisti.?
R.: Diverso è il caso di una prescrizione effettuata a
seguito
di una richiesta di uno specialista della AS, di un ospedale
pubblico o da uno specialista privato.
Tale condizione e stata soggetta a valutazioni tra
alcuni dirigenti della AS4 e lo scrivente.
A giudizio dei primi è comunque il medico di famiglia
responsabile della prescrizione e quindi sanzionabile, a mio giudizio
invece quando la prescrizione è successiva ad una richiesta
di
uno specialista pubblico su carta intestata della ASL o
dell’Azienda Ospedaliera è lo specialista a dover
essere
sanzionato e non il Medico di Famiglia che ha prescritto in successione
ad una valutazione di uno specialista “ Pubblico
Ufficiale”
che non indicando esplicitamente la “Clesse C” o
meglio
evidenziando la nota ha ufficializzato il diritto alla prescrizione del
farmaco a carico del SSN.
I dirigenti della AS in dicembre hanno esibito a sostegno della propria
tesi una sentenza che condannava il Medico di famiglia al rimborso
della prescrizione.
Tale sentenza era comunque precedente al nuovo accordo Collettivo
Nazionale recepito dalla Conferenza Stato Regioni il 23/Marzo /05 che
all’art 30 comma 1. che invece conferma la mia
interpretazione
indicando chiaramente il Medico di famiglia NON RESPONSABILE.
Un esempio po’ chiarire la nostra posizione:
Nel caso di prescrizione di Alendronati in nota 79, il Medico di
Medicina Generale che ritiene appropriata la prescrizione prescrive sul
ricettario bianco il farmaco o se ne ricorrono i requisiti,
cioè
se vi è una documentazione radiologica che provi la frattura
vertebrale o una riduzione della vertebra maggiore del 15% o di 4mm
decide di prescriverlo a carico del SSN.
In questo caso per evitare che L’Azienda richieda al paziente
la documentazione radiografica
( onere della prova ) ho consigliato ai colleghi nelle precedenti
comunicazioni di mantenere in archivio il referto radiografico che
provi la congruità della prescrizione.
Nel caso invece di prescrizione di uno specialista Pubblico
E’
SUFFICIENTE trattenere la prescrizione specialistica su carta ASL per
escludere ogni responsabilità prescrittiva. Dovrà
essere
invece lo specialista ASL che è responsabile del primo
giudizio
clinico a mantenere nel suo archivio la documentazione radiografica.
Sempre previa autorizzazione della segreteria provinciale, ove tu debba
essere in minoranza nella Commissione per l’appropriatezza
prescrittiva, E’ MIO IMPEGNO come responsabile ASL
della
categoria SOSTENERE CON OGNI MEZZO E NELLE OPPORTUNE SEDI
ANCHE
LEGALI i nostri iscritti che siano in questa condizione .