PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DECRETO
18 dicembre 2009, n.
206
Determinazione
delle fasce
orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza
per
malattia. (GU n. 15 del 20-1-2010) Entrata in vigore del provvedimento:
04/02/2010 IL MINISTRO PER
«Attuazione
della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»; Visto
l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo
55-septies
(Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165; Visto
in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale
prevede
che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali
devono
essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con
decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante
delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione
pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto
necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita' dei
lavoratori,
tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno
giustificare
l'esclusione dalla reperibilita'
stessa;
Acquisito
il parere del
Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli
atti
normativi del 26 novembre 2009, n.
7186/09
del 10 dicembre 2009;
Vista
la comunicazione
effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli
affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione
pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi
dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Visto il parere espresso
dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e
legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n.
DAGL/2.32.4/22-2009; A d o
t t a il seguente decreto:
Determinazione
delle fasce
orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza
per
malattia.
Art. 1
Fasce
orarie di
reperibilita'
1. In
caso di assenza per
malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13
e dalle
15 alle 18. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non
lavorativi
e festivi.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note
alle premesse:
- Il
decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Si
riporta il testo
dell'art. 55-septies (Controlli sulle assenze) introdotto dall'art. 69
del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»:
«Art.
55-septies (Controlli
sulle assenze). - 1.
Nell'ipotesi
di assenza per
malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni
caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata
da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio
sanitario nazionale.
2. In
tutti i casi di
assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via
telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia,
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita'
stabilite
per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore
privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri previsto dall'art.
50,
comma 5-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto
dall'art. 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto
Istituto e'
immediatamente
inoltrata,
con le medesime modalita', all'amministrazione interessata.
3.
L'Istituto nazionale
della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e
le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con
le
risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione
vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.
L'inosservanza degli
obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce
illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l'applicazione della
sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con
le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5.
L'Amministrazione dispone
il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente
anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite
con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il
responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente
eventualmente
preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente
articolo, in
particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,
al
riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma
3».
- Il
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive
modificazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il
decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di
funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica
al
Ministro senza portafoglio on. prof.
Renato
Brunetta e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149.
- Si
riporta il testo
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
di
Ministri», e successive modificazioni, e'
pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214
supplemento ordinario:
«3.
Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I
regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Art. 2
Esclusioni
dall'obbligo di
reperibilita'
1. Sono
esclusi dall'obbligo
di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali
l'assenza e'
etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a)
patologie gravi che
richiedono terapie salvavita;
b)
infortuni sul lavoro;
c)
malattie per le quali e'
stata riconosciuta la causa di servizio;
d)
stati patologici sottesi
o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Sono
altresi' esclusi i
dipendenti nei confronti dei quali e'
stata
gia' effettuata la
visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il
presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
18 dicembre 2009
Il
Ministro: Brunetta
Visto,
il Guardasigilli:
Alfano