Certificati per attività sportiva amatoriale: solo dal medico di famiglia o dal medico sportivo con obbligo di ecg per una larga fascia di popolazione

lunedì 29 aprile 2013 11.03 - Notizie
 
E’ stato di recente firmato il decreto ministeriale che disciplina, in attuazione del Decreto Salute e Sviluppo del 2012, oltre all’utilizzo dei defibrillatori in ambito sportivo, anche la certificazione di idoneità all’attività sportiva non agonistica e amatoriale.
Il decreto è frutto dell’attività di un gruppo di lavoro che ha ricompreso, oltre agli esperti del ministero, rappresentanti delle specialità di riferimento e della medicina generale.
Attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per i dettagli operativi e per la nuova modulistica da utilizzare per la certificazione,  ma i contenuti sono in larga misura anticipati da un comunicato del ministero della Salute.
La procedura è certamente più complessa di quella attuale, venendo incontro alle esigenze di maggior tutela dei praticanti le attività sportive, anche in risposta a noti fatti di cronaca.
Si è tuttavia semplificata la procedura (visita biennale) per i pazienti che non presentano fattori di rischio e si è valorizzato il ruolo del medici di medicina generale e del pediatra di libera scelta, per le situazioni a rischio.
La richiesta, per le situazioni meritevoli di maggiore attenzione, di un ECG annuale andrà considerata anche nella prospettiva di uno sviluppo delle cure primarie e di soluzioni possibili in telemedicina, oltre a quelle delle ordinarie modalità di assistenza.
Dopo la pubblicazione del decreto, FIMMG intende svolgere un’ azione informativa e di supporto ai colleghi per la migliore applicazione della nuova normativa.
Guido Marinoni
 
Di seguito la parte del comunicato del ministero della Salute di maggior interesse per i medici di famiglia :
I soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:
- gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale;
- I soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, l’essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;
- I soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all’anno.
Il certificato andrà esibito all’atto di iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l’attività.

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