Infortuni e certificati online, Ministero chiarisce: 48 ore di tempo


Arrivano dal Ministero chiarimenti sul Decreto che obbliga ‘qualunque medico che presti assistenza ad un lavoratore infortunato a trasmettere on line il certificato’.

Il Ministero chiarisce che cosa fare per gli infortuni sul lavoro e la relatica certicazione on line. Il medico che presta prima assistenza avrà 48 ore di tempo per trasmettere il certificato all’Istituto assicuratore. Così il Dicastero  in un uno dei passaggi di una circolare in cui risponde alla richiesta di chiarimenti della Fnomceo sulle nuove norme previste dal decreto legislativo 151/2015 che hanno introdotto numerose novità in merito alla certificazione sanitaria in ambito lavorativo.

 

Il Ministero della Salute ha precisato anche che l'obbligo non riguarda il medico che presta occasionalmente soccorso, ma solo i professionisti cui il certificato viene richiesto nell'ambito di specifica attività professionale.

L'obbligo riguarda quindi i medici di medicina generale, di guardia medica, ospedalieri e di pronto soccorso.

Nulla è innovato, quanto all'obbligo di certificare, previsto peraltro dal Codice Deontologico per qualunque medico: la novità sta nell'obbligo della trasmissione telematica, che viene, ancora una volta, imposta per legge senza alcuna consultazione della categoria.

Va precisato - spiega la Fimmg in una nota - che la certificazione è una prestazione professionale che deve essere retribuita: la legge prevede l'obbligo di certificare, ma non l'obbligo di certificare a titolo gratuito. Come è noto la Convenzione, che prevedeva il pagamento delle certificazioni da parte dell'INAIL ai medici certificatori, è scaduta da anni e non è mai stata rinnovata, ne l'INAL ha intenzione di rinnovare.

"Alcuni colleghi - si legge nel testo Fimmg -, in modo del tutto autonomo, hanno deciso di continuare a certificare per l'INAIL in regime di prorogatio, resta comunque fermo il diritto da parte di tutti i colleghi di rifiutare il pagamento da parte dell'INAIL e certificare in libera professione".

L'INAIL sta inviando in questi giorni ai medici potenzialmente certificatori una comunicazione che chiede di riaccreditarsi sul portale dell'INAIL con una procedura da verificare, "ma che sembra relativamente complessa", aggiunge il sindacato.

La FNOMCeO, che da mesi sta sollecitando il Ministero della Salute ad intervenire nel merito della questione, ha chiesto un ulteriore incontro urgente.
 
In particolare la Fnomceo aveva chiesto una proroga evidenziando come “l’art 21, stabilendo che il primo medico che assista una vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia obbligato ad effettuare l’invio telematico della relativa certificazione, che diventa equivalente ad una denuncia di infortunio”, ponesse problemi di carattere tecnico e pratico, “quali la necessità di accreditamento per tutti gli iscritti agli albi al sistema telematico INAIL per l’invio delle certificazioni, e l’onere di disporre di apparati tecnologici e connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico svolgimento della propria attività professionale, ma solo nell’eventualità di un possibile evento di soccorso”.

Al quesito il Ministero risponde “al fine di assicurare una corretta ed univoca lettura delle predette disposizioni”
 
“Preliminarmente – rileva la circolare - va precisato che il generico riferimento a “qualunque medico”, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. E’ da ritenere infatti che il riferimento a “ qualunque medico” è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza”, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.
 
Per questa ragione per il Ministero “ne consegue che l’intervento di prima assistenza, realizzandosi all’interno di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico. Per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza”.
 
I tempi. “Limitandosi la norma – conclude la circolare - a disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell’art. 18 del D.l.gs 81/08, nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata”.


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