Infortuni e certificati online, Ministero chiarisce: 48 ore di tempo
Arrivano dal Ministero chiarimenti sul Decreto che obbliga
‘qualunque medico che presti assistenza ad un lavoratore
infortunato a trasmettere on line il certificato’.
Il Ministero chiarisce che cosa fare per gli infortuni sul lavoro e la
relatica certicazione on line. Il medico che presta prima assistenza
avrà 48 ore di tempo per trasmettere il certificato
all’Istituto assicuratore. Così il Dicastero in un
uno dei passaggi di una circolare in cui risponde alla richiesta di
chiarimenti della Fnomceo sulle nuove norme previste dal decreto
legislativo 151/2015 che hanno introdotto numerose novità in
merito alla certificazione sanitaria in ambito lavorativo.
Il Ministero della Salute ha precisato anche che l'obbligo non riguarda
il medico che presta occasionalmente soccorso, ma solo i professionisti
cui il certificato viene richiesto nell'ambito di specifica
attività professionale.
L'obbligo riguarda quindi i medici di medicina generale, di guardia medica, ospedalieri e di pronto soccorso.
Nulla è innovato, quanto all'obbligo di certificare, previsto
peraltro dal Codice Deontologico per qualunque medico: la novità
sta nell'obbligo della trasmissione telematica, che viene, ancora una
volta, imposta per legge senza alcuna consultazione della categoria.
Va precisato - spiega la Fimmg in una nota - che la certificazione
è una prestazione professionale che deve essere retribuita: la
legge prevede l'obbligo di certificare, ma non l'obbligo di certificare
a titolo gratuito. Come è noto la Convenzione, che prevedeva il
pagamento delle certificazioni da parte dell'INAIL ai medici
certificatori, è scaduta da anni e non è mai stata
rinnovata, ne l'INAL ha intenzione di rinnovare.
"Alcuni colleghi - si legge nel testo Fimmg -, in modo del tutto
autonomo, hanno deciso di continuare a certificare per l'INAIL in
regime di prorogatio, resta comunque fermo il diritto da parte di tutti
i colleghi di rifiutare il pagamento da parte dell'INAIL e certificare
in libera professione".
L'INAIL sta inviando in questi giorni ai medici potenzialmente
certificatori una comunicazione che chiede di riaccreditarsi sul
portale dell'INAIL con una procedura da verificare, "ma che sembra
relativamente complessa", aggiunge il sindacato.
La FNOMCeO, che da mesi sta sollecitando il Ministero della Salute ad
intervenire nel merito della questione, ha chiesto un ulteriore
incontro urgente.
In particolare la Fnomceo aveva chiesto una proroga evidenziando come
“l’art 21, stabilendo che il primo medico che assista una
vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia
obbligato ad effettuare l’invio telematico della relativa
certificazione, che diventa equivalente ad una denuncia di
infortunio”, ponesse problemi di carattere tecnico e pratico,
“quali la necessità di accreditamento per tutti gli
iscritti agli albi al sistema telematico INAIL per l’invio delle
certificazioni, e l’onere di disporre di apparati tecnologici e
connettività fissa e mobile, da approntare non per lo specifico
svolgimento della propria attività professionale, ma solo
nell’eventualità di un possibile evento di soccorso”.
Al quesito il Ministero risponde “al fine di assicurare una corretta ed univoca lettura delle predette disposizioni”
“Preliminarmente – rileva la circolare - va precisato che
il generico riferimento a “qualunque medico”, contenuto
nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti
all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di
urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un
primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. E’ da
ritenere infatti che il riferimento a “ qualunque medico”
è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di
richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione
inquadrabile come “prima assistenza”, intesa quale
prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di
procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica,
anche solamente di base”.
Per questa ragione per il Ministero “ne consegue che
l’intervento di prima assistenza, realizzandosi all’interno
di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone
necessariamente la disponibilità personale e continuativa di
apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte
del medico. Per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione
e trasmissione telematica della certificazione, risulta infatti
sufficiente la disponibilità di tale connettività
nell’orario di prestazione dell’attività
professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio
medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può
rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale,
per ottenere una prima assistenza”.
I tempi. “Limitandosi la norma – conclude la circolare - a
disporre semplicemente la contestualità temporale della
compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da
parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza
la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si
ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con
riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r)
dell’art. 18 del D.l.gs 81/08, nell’arco temporale massimo
delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata”.
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