IRAP
La questione fondamentale intorno alla quale si svolge l’attuale
contenzioso IRAP per il medico di medicina generale consiste nello
stabilire se l’organizzazione in mezzi ed attività del
medico di famiglia sia indispensabile o secondaria alla prestazione
d’opera intellettuale per il conseguimento della finalità
assistenziale. Manca infatti il criterio oggettivo per valutare il
livello di organizzazione che determina un incremento del reddito
prodotto.
I ricorsi dei medici di famiglia alle Commissioni Tributarie Regionali
hanno ottenuto risposte contraddittorie. Per esempio l’ultima
sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, in
contrasto, peraltro, con quella dell’Abruzzo, esenta i medici di
famiglia dall’assoggettamento all’IRAP, perché non
li considera svolgere un’attività autonomamente
organizzata.
Gli Uffici periferici, in ogni caso, ricorrono alle sentenze dei giudici di appello presso la Cassazione.
La Cassazione non ha fino ad ora preso posizione, preferendo lasciare
inevasi i ricorsi perché attende il pronunciamento della Corte
di Giustizia Europea in merito alla legittimità dell’IRAP
italiana e di alcuni altri Stati. Essa dovrà stabilire, in
estrema sintesi, se l’IRAP configuri o meno un doppione
dell’IVA.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea è prevista per il
prossimo 14 marzo 2006 e sulla base di quella ci si aspetta che la
Cassazione prenda posizione anche in merito alla questione della
definizione della organizzazione del lavoro dei medici convenzionati.
In pratica, ai singoli medici non conviene fare ricorso, ma
semplicemente chiedere il rimborso con il modulo apposito. Chi ha
già presentato ricorso, se lo ha visto respingere, deve invece
procedere nei gradi di giudizio, altrimenti perde il diritto
all’eventuale rimborso.
Il modulo per la richiesta di rimborso dell'IRAP