IRAP


La questione fondamentale intorno alla quale si svolge l’attuale contenzioso IRAP per il medico di medicina generale consiste nello stabilire se l’organizzazione in mezzi ed attività del medico di famiglia sia indispensabile o secondaria alla prestazione d’opera intellettuale per il conseguimento della finalità assistenziale. Manca infatti il criterio oggettivo per valutare il livello di organizzazione che determina un incremento del reddito prodotto.
I ricorsi dei medici di famiglia alle Commissioni Tributarie Regionali hanno ottenuto risposte contraddittorie. Per esempio l’ultima sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia, in contrasto, peraltro, con quella dell’Abruzzo, esenta i medici di famiglia dall’assoggettamento all’IRAP, perché non li considera svolgere un’attività autonomamente organizzata.
Gli Uffici periferici, in ogni caso, ricorrono alle sentenze dei giudici di appello presso la Cassazione.
La Cassazione non ha fino ad ora preso posizione, preferendo lasciare inevasi i ricorsi perché attende il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea in merito alla legittimità dell’IRAP italiana e di alcuni altri Stati. Essa dovrà stabilire, in estrema sintesi, se l’IRAP configuri o meno un doppione dell’IVA.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea è prevista per il prossimo 14 marzo 2006 e sulla base di quella ci si aspetta che la Cassazione prenda posizione anche in merito alla questione della definizione della organizzazione del lavoro dei medici convenzionati.
In pratica, ai singoli medici non conviene fare ricorso, ma semplicemente chiedere il rimborso con il modulo apposito. Chi ha già presentato ricorso, se lo ha visto respingere, deve invece procedere nei gradi di giudizio, altrimenti perde il diritto all’eventuale rimborso.

Il modulo per la richiesta di rimborso dell'IRAP


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