Scavone: la presenza del personale di studio non è condizione sufficiente per essere assoggettati all'Irap
martedì 8 ottobre 2013 12.10 - Notizie
Disporre di un lavoratore dipendente non fa scattare automaticamente
l'Irap. Il pagamento del tributo ci deve essere solo nel caso in cui
l'organizzazione sia un «elemento potenziatore ai fini della produzione
di reddito». La Corte di Cassazione con le sentenze n. 22020 e 22022 del
25 settembre ha sancito che questa complessa valutazione sia affidata
al giudice tributario.
Il giudice tributario dovrà infatti
accertare, caso per caso, quanto la struttura incida sulla produzione
del reddito dello studio. Il vicesegretario nazionale della Fimmg,
Carmine Scavone, parla di una decisione che «scardina, finalmente, la
presunzione assoluta per la quale la presenza di personale generava, sic
et simpliciter, la riconducibilità delle attività professionali
nell'ambito applicativo dell'Irap». Ma non solo. Scavone sottolinea
inoltre l'importanza dell'affermazione dei Supremi giudici secondo cui
il possibile assoggettamento all' Irap di chi si avvale di personale
dipendente costituirebbe una sorta di sanzione tale da scoraggiare le
assunzioni di nuovi lavoratori.
Fonte ItaliaOggi
Irap, un punto a favore dei medici di famiglia - Approfondimento
Cassazione, niente Irap con dipendenti part time
08/10/2013 8.10.52 | Categoria: Professione
Argomenti: cassazione medicina professione fisco
La Cassazione ancora una volta tocca l’argomento Irap e studio medico.
La sentenza 22020 di settembre afferma che il medico con un dipendente
part-time dal contributo limitato non deve pagare l’Irap.
“La
presenza di modeste spese per emolumenti a terzi non appare sufficiente
per determinare l’automatica sottoposizione ad Irap del professionista;
specie a fronte della pochezza di detti compensi che non superano le
400.000 lire mensili”. Leggendo la sentenza della suprema Corte si
evince anche che “La sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi
assume un dipendente anche quando non determini un qualche significativo
aumento del reddito (come ad esempio il sostituto di un medico) e
quindi manchi il presupposto giuridico dell’Irap, costituirebbe una
sorta di sanzione che scoraggerebbe l’assunzione”. In passato ci sono
state altre sentenze sull’Irap, come la 156 del 2011 in cui la Corte
aveva affermato che un professionista paga l’Irap solo se titolare di
“autonoma organizzazione”, precisando tuttavia che si tratta di un
particolare discutibile nel caso della medicina generale, dove lo
stipendio del mmg non cresce con l’aumento dei collaboratori che invece
gli danno un contributo nell’affrontare nuovi compiti convenzionali. La
Cassazione in questo caso, come riportano Sergio Pellegrino e Federica
Furlani sul giornale online Euroconference News, sottolinea che la
presenza di dipendenti farebbe solo presumere una autonoma
organizzazione e spetta al giudice di merito accertare l’”autonomia, che
si rileva – secondo orientamento giurisprudenziale – quanto più il
professionista è responsabile dell’organizzazione, impiega beni
strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività e si avvale in modo occasionale del lavoro altrui. Nella
fattispecie il lavoro del dipendente part-time non è che un mero ausilio
all’attività personale.
fonte: cassazione euroconference
Irap, un punto a favore dei medici di famiglia - Approfondimento
venerdì 11 ottobre 2013 12.49 -
Notizie
Una lunga battaglia quella che vede protagonisti i medici di famiglia contro l’odiata Irap. Mentre
gli accordi nazionali e regionali li spingono verso l’organizzazione, dall’altra coloro che si
strutturano sono costretti a pagare l’Irap spesso in misura superiore al costo del lavoro.
Un punto a loro favore è offerto dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. tributaria n. 22020
del 25 settembre. L’Irap , sostengono i giudici, “coinvolge una capacità produttiva che può non
essere compiutamente autonoma, ma deve essere sempre impersonale e aggiuntiva rispetto a
quella propria del professionista”, e deve essere riconducibile a “un insieme di fattori che per
numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto
alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know –
how del professionista”.
I giudici di piazza Cavour, tra le motivazioni alla base del rigetto del ricorso proposto
dall’Agenzia, evidenziano come “l’automatica sottopozione ad Irap del lavoratore autonomo
che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni
esercitate, vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo
costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa
costituisca un elemento potenziatone ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da
escludere che l’Irap divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro
autonomo.
Paola Ferrari
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