Scavone: la presenza del personale di studio non è condizione sufficiente per essere assoggettati all'Irap
martedì 8 ottobre 2013 12.10 - Notizie

Disporre di un lavoratore dipendente non fa scattare automaticamente l'Irap. Il pagamento del tributo ci deve essere solo nel caso in cui l'organizzazione sia un «elemento potenziatore ai fini della produzione di reddito». La Corte di Cassazione con le sentenze n. 22020 e 22022 del 25 settembre ha sancito che questa complessa valutazione sia affidata al giudice tributario.
Il giudice tributario dovrà infatti accertare, caso per caso, quanto la struttura incida sulla produzione del reddito dello studio. Il vicesegretario nazionale della Fimmg, Carmine Scavone, parla di una decisione che «scardina, finalmente, la presunzione assoluta per la quale la presenza di personale generava, sic et simpliciter, la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'Irap». Ma non solo. Scavone sottolinea inoltre l'importanza dell'affermazione dei Supremi giudici secondo cui il possibile assoggettamento all' Irap di chi si avvale di personale dipendente costituirebbe una sorta di sanzione tale da scoraggiare le assunzioni di nuovi lavoratori.
Fonte ItaliaOggi


Irap, un punto a favore dei medici di famiglia - Approfondimento

Cassazione, niente Irap con dipendenti part time

08/10/2013 8.10.52 | Categoria: Professione
Argomenti: cassazione medicina professione fisco

La Cassazione ancora una volta tocca l’argomento Irap e studio medico. La sentenza 22020 di settembre afferma che il medico con un dipendente part-time dal contributo limitato non deve pagare l’Irap.

“La presenza di modeste spese per emolumenti a terzi non appare sufficiente per determinare l’automatica sottoposizione ad Irap del professionista; specie a fronte della pochezza di detti compensi che non superano le 400.000 lire mensili”. Leggendo la sentenza della suprema Corte si evince anche che “La sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assume un dipendente anche quando non determini un qualche significativo aumento del reddito (come ad esempio il sostituto di un medico) e quindi manchi il presupposto giuridico dell’Irap, costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l’assunzione”. In passato ci sono state altre sentenze sull’Irap, come la 156 del 2011 in cui la Corte aveva affermato che un professionista paga l’Irap solo se titolare di “autonoma organizzazione”, precisando tuttavia che si tratta di un particolare discutibile nel caso della medicina generale, dove lo stipendio del mmg non cresce con l’aumento dei collaboratori che invece gli danno un contributo nell’affrontare nuovi compiti convenzionali. La Cassazione in questo caso, come riportano Sergio Pellegrino e Federica Furlani sul giornale online Euroconference News, sottolinea che la presenza di dipendenti farebbe solo presumere una autonoma organizzazione e spetta al giudice di merito accertare l’”autonomia, che si rileva – secondo orientamento giurisprudenziale – quanto più il professionista è responsabile dell’organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e si avvale in modo occasionale del lavoro altrui. Nella fattispecie il lavoro del dipendente part-time non è che un mero ausilio all’attività personale.

fonte: cassazione euroconference


Irap, un punto a favore dei medici di famiglia - Approfondimento

venerdì 11 ottobre 2013 12.49 - Notizie
Una lunga battaglia quella che vede protagonisti i medici di famiglia contro l’odiata Irap. Mentre 
gli accordi nazionali e regionali li spingono verso l’organizzazione, dall’altra coloro che si 
strutturano sono costretti a pagare l’Irap spesso in misura superiore al costo del lavoro.
Un punto a loro favore è offerto dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. tributaria n. 22020 
del 25 settembre. L’Irap , sostengono i giudici, “coinvolge una capacità produttiva che può non 
essere compiutamente autonoma, ma deve essere sempre impersonale e aggiuntiva rispetto a 
quella propria del professionista”, e deve  essere riconducibile a “un insieme di fattori che per 
numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto 
alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know  –
how del professionista”.
I giudici di piazza Cavour,  tra le motivazioni alla base del rigetto del ricorso proposto 
dall’Agenzia, evidenziano come “l’automatica sottopozione ad Irap del lavoratore autonomo 
che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del  rapporto e qualsiasi siano le mansioni 
esercitate, vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo 
costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa 
costituisca un elemento potenziatone ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da 
escludere che l’Irap divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro 
autonomo. 
 

Paola Ferrari
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