Sanità, IRAP illegittima per il medico di medicina generale. Leoni: Diverse sentenze lo confermano. La Regione intervenga

29 nov 2013 -

Il consigliere Andrea Leoni ha presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale dell’Emilia Romagna se sia conoscenza del fatto che diversi atti e sentenze confermano l’illegittimità dell’Irap a carico dei medici di medicina generale e per sapere quali azioni intenda attivare, per quanto di competenza, perché chi ha versato indebitamente l’Irap possa accedere quanto prima al rimborso. Leoni ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22020 del 25 settembre 2013, “ha affermato che il medico di medicina generale ha diritto al rimborso del tributo Irap, poiché la presenza in studio di un dipendente non prova la sussistenza di una propria abituale ‘autonoma organizzazione’, presupposto essenziale per individuare i soggetti tenuti a versare il tributo Irap”. Inoltre, “la sentenza n. 78/27/13 della 27^ Commissione tributaria della Lombardia ha definito ‘lavoratore parasubordinato pubblico’ il medico di medicina generale in quanto inserito in un sistema sanitario collettivo e quindi privo di organizzazione autonoma e non assoggettabile al tributo Irap”.

Il consigliere segnala quindi “che il medico di medicina generale convenzionato con il Ssn” “svolge nell’ambito della ‘pubblica organizzazione aziendale dell’Azienda per i servizi sanitari’ un servizio pubblico, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con compiti e compensi predeterminati dallo Stato in uno studio medico che è definito presidio del Ssn”. “Strumenti e collaboratori di studio, come afferma anche la sentenza della Cassazione n. 22020/2013, – spiega ancora Leoni – non hanno di per sé un valore aggiunto per incrementare la produttività economica dello studio la cui attività si fonda sulla prestazione d’opera intellettuale del medico in assenza della quale lo studio non può operare”. Nel testo dell’interrogazione si evidenzia inoltre che “la sentenza n. 156\2001 della Corte Costituzionale ha già precisato che il tributo Irap non è dovuto da chi svolge attività di lavoro autonomo senza disporre di una ‘autonoma organizzazione’”, che “l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sono esenti dall’Irap ‘le collaborazioni coordinate e continuative’” e che “il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5176/2004, ha affermato che il rapporto di lavoro del medico convenzionato con l’Asl si inquadra come lavoro parasubordinato, giuridicamente caratterizzato proprio da una collaborazione coordinata e continuativa”. “La Cassazione sezione tributaria, con sentenza n. 29134 dell’8 ottobre 2008 e n.23068 del 9 settembre 2008, – si legge ancora nel documento – ha già riconosciuto che il medico di medicina generale svolge l’attività nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda sanitaria” e si rileva che “l’attività dei medici di medicina generale operanti nel loro studio da soli è già stata distinta sul piano amministrativo dall’attività avente propria organizzazione autonoma, tipica invece dei poliambulatori medici, dallo stesso ministero delle Finanze”.

La sentenza n. 1488 del 6 luglio 1995 della Cassazione Penale sezione III e la Circolare del ministero dell’Ambiente del 14 dicembre 1999 – ricorda ancora Leoni – avevano stabilito i criteri per distinguere lo ‘studio’ medico, in cui il singolo esercita come unico professionista l’attività, dal ‘poliambulatorio’ medico inteso come struttura aziendale con più professionisti, autonoma organizzazione di personale e di beni strumentali, e specifica infine che, senza il medico, “l’organizzazione di studio convenzionato non può operare e quindi produrre reddito, per cui la Cassazione Civile sezione V, con ordinanza n. 18472 del 4 luglio 2008, ha stabilito che il medico convenzionato non è assoggettabile all’Irap, neppure se dispone di un dipendente, e pertanto ha diritto al rimborso dell’Irap indebitamente versata”.
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