Sanità, IRAP illegittima per il medico di medicina generale. Leoni: Diverse sentenze lo confermano. La Regione intervenga
29 nov 2013 -
Il consigliere Andrea Leoni ha presentato un’interrogazione per
chiedere alla Giunta regionale dell’Emilia Romagna se sia conoscenza del
fatto che diversi atti e sentenze confermano l’illegittimità dell’Irap a
carico dei medici di medicina generale e per sapere quali azioni
intenda attivare, per quanto di competenza, perché chi ha versato
indebitamente l’Irap possa accedere quanto prima al rimborso. Leoni
ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22020 del 25
settembre 2013, “ha affermato che il medico di medicina generale ha
diritto al rimborso del tributo Irap, poiché la presenza in studio di un
dipendente non prova la sussistenza di una propria abituale ‘autonoma
organizzazione’, presupposto essenziale per individuare i soggetti
tenuti a versare il tributo Irap”. Inoltre, “la sentenza n. 78/27/13
della 27^ Commissione tributaria della Lombardia ha definito ‘lavoratore
parasubordinato pubblico’ il medico di medicina generale in quanto
inserito in un sistema sanitario collettivo e quindi privo di
organizzazione autonoma e non assoggettabile al tributo Irap”.
Il consigliere segnala quindi “che il medico di medicina generale
convenzionato con il Ssn” “svolge nell’ambito della ‘pubblica
organizzazione aziendale dell’Azienda per i servizi sanitari’ un
servizio pubblico, in forma di collaborazione coordinata e continuativa,
con compiti e compensi predeterminati dallo Stato in uno studio medico
che è definito presidio del Ssn”. “Strumenti e collaboratori di studio,
come afferma anche la sentenza della Cassazione n. 22020/2013, – spiega
ancora Leoni – non hanno di per sé un valore aggiunto per incrementare
la produttività economica dello studio la cui attività si fonda sulla
prestazione d’opera intellettuale del medico in assenza della quale lo
studio non può operare”. Nel testo dell’interrogazione si evidenzia
inoltre che “la sentenza n. 156\2001 della Corte Costituzionale ha già
precisato che il tributo Irap non è dovuto da chi svolge attività di
lavoro autonomo senza disporre di una ‘autonoma organizzazione’”, che
“l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sono esenti dall’Irap ‘le
collaborazioni coordinate e continuative’” e che “il Consiglio di Stato,
con la decisione n. 5176/2004, ha affermato che il rapporto di lavoro
del medico convenzionato con l’Asl si inquadra come lavoro
parasubordinato, giuridicamente caratterizzato proprio da una
collaborazione coordinata e continuativa”. “La Cassazione sezione
tributaria, con sentenza n. 29134 dell’8 ottobre 2008 e n.23068 del 9
settembre 2008, – si legge ancora nel documento – ha già riconosciuto
che il medico di medicina generale svolge l’attività nell’ambito
dell’organizzazione dell’Azienda sanitaria” e si rileva che “l’attività
dei medici di medicina generale operanti nel loro studio da soli è già
stata distinta sul piano amministrativo dall’attività avente propria
organizzazione autonoma, tipica invece dei poliambulatori medici, dallo
stesso ministero delle Finanze”.
La sentenza n. 1488 del 6
luglio 1995 della Cassazione Penale sezione III e la Circolare del
ministero dell’Ambiente del 14 dicembre 1999 – ricorda ancora Leoni –
avevano stabilito i criteri per distinguere lo ‘studio’ medico, in cui
il singolo esercita come unico professionista l’attività, dal
‘poliambulatorio’ medico inteso come struttura aziendale con più
professionisti, autonoma organizzazione di personale e di beni
strumentali, e specifica infine che, senza il medico, “l’organizzazione
di studio convenzionato non può operare e quindi produrre reddito, per
cui la Cassazione Civile sezione V, con ordinanza n. 18472 del 4 luglio
2008, ha stabilito che il medico convenzionato non è assoggettabile
all’Irap, neppure se dispone di un dipendente, e pertanto ha diritto al
rimborso dell’Irap indebitamente versata”.
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