ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

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CERTIFICAZIONI DI MALATTIA E ATTESTAZIONI DI PRESENZA

Avendo ricevuto numerose segnalazioni, tanto da parte di aziende private che di Enti pubblici, circa irregolarità nella redazione ed invio sia delle certificazioni mediche di malattia che della attestazioni di presenza per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ritengo utile riassumere e puntualizzare il quadro normativo, con relative responsabilità e sanzioni, che, allo stato, regola la materia.

Certificazioni di malattia
L'art. 55 septies, D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs 150/209, statuisce che "In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici".
A seguito dell'entrata in vigore dell'Art. 25 L. 183/2010, il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati, come sopra delineato, trova oggi applicazione per tutti i casi di malattia, sia dei dipendenti pubblici che di quelli privati.
Ai sensi del quarto comma del sopra già richiamato Art. 55 septies D.Lgs. 165/01: "L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi".
All'obbligo di rilascio e trasmissione telematica della certificazione di malattia può derogarsi solo in caso di comprovata, specifica ed oggettiva impossibilità ad accedere alla rete internet ovvero ai sistema informatico dell'INPS. In tali casi, che devono, comunque, rimanere eccezionali, il certificato cartaceo dovrà avere tutte le caratteristiche e contenere tutte le informazioni previste per quello telematico.

Attestazioni di presenza
Il decreto legge n. 101/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/13 ha introdotto una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. 165/01, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Detta norma, come novellata,  prevede che "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica. "
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della novella, la giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro, per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (c.d. attestazione di presenza).
L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza, oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell' attestazione.
Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto  che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la  visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.
Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.
Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico redige la relativa attestazione di malattia, che viene comunicata all'amministrazione telematicamente, secondo le consuete modalità.

Il Presidente

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