ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
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CERTIFICAZIONI DI MALATTIA E ATTESTAZIONI DI PRESENZA
Avendo ricevuto numerose segnalazioni, tanto da parte di aziende private
che di Enti pubblici, circa irregolarità nella redazione ed invio sia
delle certificazioni mediche di malattia che della attestazioni di
presenza per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici, ritengo utile riassumere e puntualizzare il quadro
normativo, con relative responsabilità e sanzioni, che, allo stato,
regola la materia.
Certificazioni di malattia
L'art. 55 septies, D.Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs
150/209, statuisce che "In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal
medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la
trasmissione telematica dei certificati medici".
A seguito dell'entrata in vigore dell'Art. 25 L. 183/2010, il regime
legale del rilascio e della trasmissione dei certificati, come sopra
delineato, trova oggi applicazione per tutti i casi di malattia, sia dei
dipendenti pubblici che di quelli privati.
Ai sensi del quarto comma del sopra già richiamato Art. 55 septies
D.Lgs. 165/01: "L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via
telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori
per malattia di costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento
ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie
locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi".
All'obbligo di rilascio e trasmissione telematica della certificazione
di malattia può derogarsi solo in caso di comprovata, specifica ed
oggettiva impossibilità ad accedere alla rete internet ovvero ai sistema
informatico dell'INPS. In tali casi, che devono, comunque, rimanere
eccezionali, il certificato cartaceo dovrà avere tutte le
caratteristiche e contenere tutte le informazioni previste per quello
telematico.
Attestazioni di presenza
Il decreto legge n. 101/13, convertito, con modificazioni, dalla L.
125/13 ha introdotto una disposizione in materia di assenze per malattia
dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno
dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4, comma
16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il
comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. 165/01, sulle assenze per
visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Detta norma, come novellata, prevede che "Nel caso in cui l'assenza per
malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante
la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario,
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto
la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta
elettronica. "
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della novella, la
giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro, per visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici, avviene mediante
attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (c.d.
attestazione di presenza).
L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo
inoltro all'amministrazione di appartenenza, oppure trasmessa
direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della
struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere
il file scansionato in formato PDF dell' attestazione.
Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del
soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura
presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario
di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante
la prestazione.
Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una
certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare
l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la
comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve
indicare il tipo di prestazione somministrata.
Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,
l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di
incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla
giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico
redige la relativa attestazione di malattia, che viene comunicata
all'amministrazione telematicamente, secondo le consuete modalità.
Il Presidente
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