Segreteria Regionale Fimmg Calabria

PREMESSO

Dal 14 Settembre ( fine della tolleranza legislativa di 30 gg) si dovrà procedere nelle prescrizione secondo lo schema di seguito riportato:

NORME PRESCRITTIVE - 11 settembre 2012


  1. Paziente trattato per la prima volta con patologia cronica :  Il medico deve indicare sempre il nome del principio attivo ma a suo giudizio potrà inserire il nome commerciale del farmaco. Il farmacista è obbligato a fornire il farmaco con nome commerciale SOLO nel caso il medico indichi NON sostituibile con obbligo di sintetica motivazione. 


  1. Paziente affetto da un nuovo episodio di patologia non cronica : situazione sovrapponibile alla precedente .


  1. paziente con patologia cronica già in trattamento.

   Il medico può continuare a prescrivere solo il nome commerciale del farmaco. Il farmacista

non è obbligato a fornire il farmaco prescritto a meno che il medico non inserisca la clausola di

NON SOSTITUIBILITA'  (anche senza motivazione ). 


Vorrei porre particolare attenzione in Calabria alla Clausola di NON sostituibilità, al momento in assenza di modifiche normative della Regione Calabria, il paziente non è tenuto a pagare nessuna differenza tra il farmaco generico e quello di marca.

Pertanto il medico potrebbe essere chiamato a chiarire agli organi di controllo la motivazione della non sostituibilità, e in assenza di motivazione scientificamente valida, potrebbe essergli richiesto il risarcimento del danno.

 

                                                                                                                 Un Caro Saluto 

Il segretario Regionale

Giuseppe Varrina


Per ogni altro chiarimento in merito, si invitano gli iscritti a collegarsi al sito nazionale della FIMMG www.fimmg.org



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