NUOVE PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA GUIDA

 

Il 13 Agosto è entrata in vigore la Legge N. 120, 29 Luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.07.10, Supplemento ordinario n. 171), che apporta sostanziali modifiche agli articoli 119 e 128 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida.

Tale Legge dispone che "ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici".

Questa certificazione non è ovviamente di nostra competenza; ma la stessa Legge dispone altresì, e questa è la parte che ci riguarda più da vicino, che la certificazione di cui sopra debba "tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia".

Già cominciano ad arrivare nei nostri studi, ma il loro numero sicuramente aumenterà nei prossimi giorni, i primi pazienti per il rilascio di tale certificazione, inviati nella maggior parte dei casi dalle Autoscuole.

In pratica potrebbe trattarsi di una riedizione, anche se rivista e corretta, del vecchio certificato anamnestico che era di nostra competenza fino alla prima metà degli anni ’90 e che l’intervento del nostro Sindacato era riuscito ad eliminare, poichè potenzialmente in grado di provocare turbativa del rapporto medico-paziente.

Fino ad oggi l’intervento del nostro Sindacato e della FNOMCeO è riuscito a scongiurare l’obbligo, previsto dalla Legge allora ancora in bozza, per il Medico di Medicina Generale di denuncia attiva alla Motorizzazione di tutti i propri pazienti che presentassero patologie potenzialmente pericolose per la guida degli autoveicoli.

Nulla si è potuto fare invece, relativamente alla certificazione che ci viene ora richiesta, anche ai fini della tutela della salute pubblica, stante la gravità della situazione del traffico nel nostro Paese: aumento costante, nonostante le Leggi già oggi molto restrittive, della guida in stato di ebbrezza, aumento dei casi di pirateria stradale, aumento degli incidenti stradali provocati da persone con malattie rilevanti ma che, fino ad oggi, autocertificavano come ottimo il loro stato di salute.

La Legge non identifica in maniera univoca nel Medico di Medicina Generale la figura professionale deputata al rilascio di tale certificazione, come invece avveniva un tempo: il disposto di legge parla infatti genericamente di "un medico di fiducia".

Sarà comunque inevitabile che i cittadini italiani si rivolgano in prima istanza al proprio medico di famiglia, in virtù del rapporto che a loro li lega e della conoscenza acquisita nel tempo che egli ha di loro; ed è giusto sottolineare che nessun medico potrà rifiutarsi di certificare lo stato di salute del proprio paziente, quando questi glielo richiede, ben sapendo che qualora non certificasse il vero, incorrerebbe nel reato di falso ideologico.

Si tratta ovviamente di una certificazione che rientra nell’attività libero professionale (per cui è a pagamento) e che, in attesa di uno specifico interpello all’Agenzia delle Entrate (ci siamo già attivati) consigliamo per il momento di assoggettare all’applicazione di IVA.

 

NOTA BENE

La legge che oggi entra in vigore prevede un Decreto Interministeriale che definisca le procedure nei dettagli. Da contatti informali con il Ministero della Salute abbiamo accertato che fino a quando questo decreto non sarà emanato tutto dovrà funzionare come prima. Nella stesura del Decreto è prevista anche la definizione dei contenuti del certificato “del medico di fiducia” e la FNOMCEO e le Categorie saranno consultate nel merito. Comunque l’obbligo delle procedure sarà vigente solo dopo almeno sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale.

Non essendo pertanto vigenti le nuove procedure previste dalla legge, I MEDICI E LE STRUTTURE DEPUTATE AL RILASCIO DELLE PATENTI NON SONO ANCORA TENUTE A RICHIEDERE IL NOSTRO CERTIFICATO, anche perché, pur disponendone non possono includerlo nella pratica.

Inutile quindi produrre complicati certificati che, se troppo dettagliati, aumentano inutilmente il livello di responsabilità di eventuali singole omissioni o inesattezze.

Tenuto conto delle richieste che comunque arrivano ai medici, pensiamo utile, qualora il paziente ce lo richiedesse e fermo restando che il cittadino stesso deve essere da noi avvertito dell’inappropriatezza della richiesta e dell’inutilità del certificato richiesto, per evitare discussioni e non esporsi alla contestazione di rifiuto generico di certificazione, nelle more dei necessari chiarimenti,

consigliamo

di formulare un certificato semplice, non riportante riferimenti alla Legge o indicazioni d’uso, così come proposto nel modello che vi alleghiamo.

Buon Ferragosto

 

                                                                       Il Segretario Generale Nazionale

  Giacomo Milillo

CERTIFICO CHE


Nome ………………………………………… Cognome…………………………………


Nato a ……………………………………………………………………………………………


il ………………………………………………………………………………………………………


residente a ………………………………………………………………………………


in ………………………………………………………………………………………………………


sulla base delle risultanze clinico-anamnestiche in mio possesso:




X: gode di buona salute e non presenta precedenti morbosi di rilievo clinico;




ovvero




X: è affetto/è stato affetto dalla/e seguente/i patologia/e di rilievo:


.............................................


.............................................


.............................................




(Cassare la condizione esclusa)



Luogo e data


Firma e timbro

 

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