NUOVE PROCEDURE PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA GUIDA
Il 13 Agosto è entrata in vigore
Tale Legge dispone che "ai
fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo
rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di
certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato
deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di
sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici".
Questa
certificazione non è ovviamente di nostra competenza; ma la stessa
Legge dispone altresì, e questa è la parte che ci riguarda più da
vicino, che la certificazione di cui sopra debba "tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia".
Già
cominciano ad arrivare nei nostri studi, ma il loro numero sicuramente
aumenterà nei prossimi giorni, i primi pazienti per il rilascio di tale
certificazione, inviati nella maggior parte dei casi dalle Autoscuole.
In
pratica potrebbe trattarsi di una riedizione, anche se rivista e
corretta, del vecchio certificato anamnestico che era di nostra
competenza fino alla prima metà degli anni ’90 e che l’intervento del
nostro Sindacato era riuscito ad eliminare, poichè potenzialmente in
grado di provocare turbativa del rapporto medico-paziente.
Fino
ad oggi l’intervento del nostro Sindacato e della FNOMCeO è riuscito a
scongiurare l’obbligo, previsto dalla Legge allora ancora in bozza, per
il Medico di Medicina Generale di denuncia attiva alla Motorizzazione di
tutti i propri pazienti che presentassero patologie potenzialmente
pericolose per la guida degli autoveicoli.
Nulla
si è potuto fare invece, relativamente alla certificazione che ci viene
ora richiesta, anche ai fini della tutela della salute pubblica, stante
la gravità della situazione del traffico nel nostro Paese: aumento
costante, nonostante le Leggi già oggi molto restrittive, della guida in
stato di ebbrezza, aumento dei casi di pirateria stradale, aumento
degli incidenti stradali provocati da persone con malattie rilevanti ma
che, fino ad oggi, autocertificavano come ottimo il loro stato di
salute.
La
Legge non identifica in maniera univoca nel Medico di Medicina Generale
la figura professionale deputata al rilascio di tale certificazione,
come invece avveniva un tempo: il disposto di legge parla infatti
genericamente di "un medico di fiducia".
Sarà
comunque inevitabile che i cittadini italiani si rivolgano in prima
istanza al proprio medico di famiglia, in virtù del rapporto che a loro
li lega e della conoscenza acquisita nel tempo che egli ha di loro; ed è
giusto sottolineare che nessun medico potrà rifiutarsi di certificare
lo stato di salute del proprio paziente, quando questi glielo richiede,
ben sapendo che qualora non certificasse il vero, incorrerebbe nel reato
di falso ideologico.
Si
tratta ovviamente di una certificazione che rientra nell’attività
libero professionale (per cui è a pagamento) e che, in attesa di uno
specifico interpello all’Agenzia delle Entrate (ci siamo già attivati)
consigliamo per il momento di assoggettare all’applicazione di IVA.
NOTA BENE
La
legge che oggi entra in vigore prevede un Decreto Interministeriale che
definisca le procedure nei dettagli. Da contatti informali con il
Ministero della Salute abbiamo accertato che fino a quando questo
decreto non sarà emanato tutto dovrà funzionare come prima. Nella
stesura del Decreto è prevista anche la definizione dei contenuti del
certificato “del medico di fiducia”
e la FNOMCEO e le Categorie saranno consultate nel merito. Comunque
l’obbligo delle procedure sarà vigente solo dopo almeno sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale.
Non
essendo pertanto vigenti le nuove procedure previste dalla legge, I
MEDICI E LE STRUTTURE DEPUTATE AL RILASCIO DELLE PATENTI NON SONO ANCORA
TENUTE A RICHIEDERE IL NOSTRO CERTIFICATO, anche perché, pur
disponendone non possono includerlo nella pratica.
Inutile
quindi produrre complicati certificati che, se troppo dettagliati,
aumentano inutilmente il livello di responsabilità di eventuali singole
omissioni o inesattezze.
Tenuto
conto delle richieste che comunque arrivano ai medici, pensiamo utile,
qualora il paziente ce lo richiedesse e fermo restando che il cittadino
stesso deve essere da noi avvertito dell’inappropriatezza della
richiesta e dell’inutilità del certificato richiesto, per evitare
discussioni e non esporsi alla contestazione di rifiuto generico di
certificazione, nelle more dei necessari chiarimenti,
consigliamo
di formulare un certificato semplice, non riportante riferimenti alla Legge o indicazioni d’uso, così come proposto nel modello che vi alleghiamo.
Buon Ferragosto
Il Segretario Generale Nazionale
Giacomo Milillo
CERTIFICO CHE
Nome ………………………………………… Cognome…………………………………
Nato a ……………………………………………………………………………………………
il ………………………………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………………………………………………
in ………………………………………………………………………………………………………
sulla base delle risultanze clinico-anamnestiche in mio possesso:
X: gode di buona salute e non presenta precedenti morbosi di rilievo clinico;
ovvero
X: è affetto/è stato affetto dalla/e seguente/i patologia/e di rilievo:
.............................................
.............................................
.............................................
(Cassare la condizione esclusa)
Luogo e data
Firma e timbro