LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI ( LEGGE N. 168 17 AGOSTO 2005)
PREMESSA
Le presenti linee guida sono state elaborate dal Gruppo Tecnico
istituito presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della
Prevenzione, con Decreto Dirigenziale del 18.10.2005.
Il decreto legge 30 giugno 2005, n.115 convertito in legge il 17 agosto
2005 n. 168 ha previsto l’obbligo del conseguimento del
certificato di idoneita’ alla guida di ciclomotori anche per i
maggiorenni non titolari di patente di guida.
Nella fase di prima applicazione stato previsto un periodo, fino
al 1 gennaio 2008, di deroga dall’obbligo di produzione della
certificazione medica per l’accertamento dei requisiti
psicofisici prescritti per il rilascio della patente A, compresa quella
speciale, da parte dei medici pubblici individuati dal comma 2, art 119
del Codice della Strada su prescritto modello in bollo.
Per tale periodo di deroga, riguardante i veicoli di massa e
velocita’ limitata, a garanzia di una generale tutela della
pubblica incolumita’ e sicurezza dei cittadini, prevista
l’acquisizione da parte dei competenti uffici della
Motorizzazione Civile di una certificazione sanitaria, che attesti
l’assenza di condizioni psicofisiche tali da risultare di per
se’, in maniera assoluta, ostative all’utilizzo del
ciclomotore.
Il sanitario che svolge funzioni di medico di medicina generale del SSN
in ragione della diretta personale conoscenza delle condizioni
anamnestiche e cliniche dei propri assistiti, e’ stato
individuato quale sanitario idoneo a poter certificare l’assenza
di condizioni ostative in via di principio all’uso del
ciclomotore.
Al fine di facilitare l’attivita’ di certificazione da
parte dei medici di medicina generale, sono state elaborate le seguenti
linee guida.
Il medico di medicina generale, nel rilasciare la certificazione dovr attenersi alle seguenti considerazioni :
1. Limitare il rilascio dei certificati ai propri assistiti in ragione
dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche
e cliniche dei richiedenti
2. Constatare l’assenza di condizioni morbose che escludono in
via assoluta la possibilit di rilascio di certificato di
idoneita’ alla guida secondo le previsioni del Codice della
Strada.
Pertanto, il medico di medicina generale, al fine di poter certificare
l’assenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative
all’uso del ciclomotore, sulla base della sola visita medica e
delle informazioni anamnestiche raccolte, dovra’ poter escludere
la presenza delle seguenti condizioni:
• presenza di deficit visivi ed uditivi, tali da risultare
incompatibili con una guida sicura, comportando grave ipovisione o
grave ipoacusia non correggibile
• presenza di affezioni cardiovascolari che, in relazione ai
rischi e pericoli addizionali connessi alla guida di ciclomotori,
risultino per la loro gravita’ incompatibili con la guida
in sicurezza di tali mezzi
• presenza di complicazioni diabetiche oculari, nervose o
cardiovascolari di entit tale da pregiudicare la sicurezza della
circolazione
• presenza di gravi malattie endocrine di entita’ tale da compromettere la sicurezza della guida
• presenza di malattie del sistema nervoso centrale e periferico
quali: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del
sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare e/o a disturbi
miotonici, o postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso
centrale o periferico, in stato avanzato e con funzione degli arti
compromessa in maniera tale da pregiudicare la sicurezza della guida
impedendo l’uso dei comandi del mezzo
• presenza di epilessia che abbia dato luogo a crisi comiziali nell’ultimo biennio
• presenza di malattie psichiche con turbe psichiche in atto,
ritardo mentale grave, psicosi o turbe della personalita’ quando
tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida.
• sussistenza di stati attuali di dipendenza da alcol,
stupefacenti o sostanze psicotrope o da altre sostanze capaci di
compromettere l’idoneit alla guida
• presenza di gravi malattie del sangue, di gravita’ tale da risultare incompatibili con la guida in sicurezza
• presenza di insufficienza renale grave non positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.
Qualora, a seguito di visita medica e dei dati anamnestici raccolti,
venga riscontrata la presenza delle sopra richiamate condizioni non
potr essere espresso un giudizio positivo di idoneita’ alla
guida, rientrando le stesse tra le condizioni invalidanti di esclusione
previste dal Codice della Strada, (ex Appendice II art 320 del
Regolamento attuativo D.P.R. n. 495/92. Nel certificato
dovra’ essere riportato l’eventuale valutazione di
non idoneit, sotto il profilo del pregiudizio per la sicurezza nella
guida dei ciclomotori, al fine di consentire, nell’ambito delle
condizioni generali di garanzia previste dal Codice della Strada, la
possibilita’ di ricorso alla Commissione Medica Provinciale
per la revisione del giudizio.
Al solo fine pratico per il medico, quale strumento facoltativo per
facilitare il rilascio del certificato, e’ stato
predisposto il seguente modello di scheda anamnestica, la cui
compilazione resta , in ogni caso facoltativa, (allegato 1) e, a titolo
puramente indicativo, con medesime finalita’ ,e’
stato predisposto l’allegato schema di certificazione suggerito
dal gruppo tecnico istituito presso la Direzione Generale della
Prevenzione del Ministero della Salute per la definizione delle linee
guida (allegato 2).
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