Prescrizione per principio attivo: le
indicazioni di Fimmg Nazionale ai Medici di Medicina generale.
sabato 15 settembre 2012 13.19 -
Notizie
Le nuove modalità prescrittive
introdotte dalla recente normativa 11bis art.15 della legge 135/2012,
evidenziano essenzialmente, l'esigenza, nell'utilizzo dei farmaci
equivalenti, da parte del legislatore di indicare nelle ricette del SSN
il principio attivo di un farmaco.
Va ricordato innanzitutto che le nuove norme si rivolgono ai pazienti,
curati per la prima volta per una patologia cronica, o per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento siano
disponibili più medicinali equivalenti.
Di conseguenza, per pazienti già in cura, le nuove norme non trovano applicazione.
Vediamo di capire ed esplicitare con esempi ciò che la legge dispone.
- Paziente con patologia cronica o non cronica, già in cura.
Esempio: paziente iperteso (malattia cronica), già in trattamento con
Triatec. In tal caso nulla è cambiato, per cui potremmo redigere una
ricetta rossa del SSN uguale a quella che redigevamo prima.Nulla vieta,
tuttavia, che anche a questo paziente sia prescritta la terapia
indicando il principio attivo come vedremo nei casi successivi.
- Paziente con patologia cronica che il medico cura "per la prima volta":
in questo caso il medico deve prescrivere la terapia indicando il
principio attivo. Il medico ha "altresì" sempre la possibilità di
indicare la denominazione di uno specifico medicinale sia esso un
branded sia esso un equivalente. Il farmacista che riceverà queste
ricette in entrambi i casi consegnerà al paziente il farmaco generico a
prezzo più basso contenente quel principio attivo, a meno che
l’assistito stesso non opti per altro farmaco con lo stesso principio
attivo ma più costoso. In questo caso il paziente dovrà corrispondere
al farmacista una somma pari alla differenza fra i due.
Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il
farmacista, il medico prescrittore deve apporre la clausola "non
sostituibile" e motivarla sinteticamente, (es: M.C.= motivi clinici).
- Paziente affetto da "nuovo episodio di patologia non cronica".
Esempio: il medico che cura per la prima volta un caso di
faringo-tonsillite purulenta d'ora in poi sarà sempre tenuto a indicare
in ricetta il nome del principio attivo.
Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il
farmacista, il medico prescrittore dovrà apporre la clausola di non
sostituibilità e motivarla sinteticamente
(es:L.A.S.A. = Look-Alike/Sound-Alike ).
(***) Le Software house stanno recependo le nostre
indicazioni. Offrono inoltre funzioni riferite alla libera descrizione
della motivazione, atto corretto nel rispetto del ruolo professionale
del medico. In questo caso il medico prescrittore deve porre molta
attenzione alle responsabilità derivanti da dichiarazioni che
determinino altri compiti o interventi nella lesione delle norme sulla
privacy: esempio "non sostituibile per intolleranza ad altri
equivalenti" presuppone che il medico nel rilevarla abbia inviato la
segnalazione all'AIFA.
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