Cassazione
Penale – Esclusa la responsabilità del medico titolare per i danni
prodotti dalla condotta del proprio sostituto – La Corte di Cassazione
ha affermato che non è possibile configurare una responsabilità civile
in capo al medico titolare di assistenza sanitaria per i danni prodotti
dalla condotta del proprio sostituto, in contrasto con la natura
personalissima della prestazione medica. Infatti il medico sostituto
subentra al medico titolare con piena responsabilità e autonomia,
essendo ciò, peraltro, funzionale a garantire l'unicità del riferimento
medico. (Sentenza n. 9814/15)
FATTO: Il Tribunale di Pontassieve
dichiarava i medici M.K. L. e Ma.Va.Mh., la prima quale medico sostituto
del pediatra di base e il secondo quale medico presso il servizio di
continuità assistenziale di Pontassieve, responsabili del reato di
omicidio colposo in danno della minore S.E., deceduta a causa delle
complicanze conseguenti a due interventi chirurgici per peritonite
diffusa da appendicite gangrenosa perforata. Assolveva dallo stesso
reato B.E., medico presso la guardia medica di Pontassieve. Condannava
in solido gli imputati ritenuti responsabili e i responsabili civili -
specificamente G.M. L. quale medico di base sostituito dalla M. per
quest'ultima e l'Azienda ASL 10 Firenze per il Ma., a risarcire i danni
sofferti dalle parti civili, congiunti della vittima, in favore dei
quali liquidava somme a titolo di provvisionale. Al Ma., nella qualità
indicata, era addebitato che - dopo essere stato contattato
telefonicamente alle ore 20 del 21 marzo ed essersi recato presso
l'abitazione della paziente, averla sottoposta a visita ed essere stato
informato della sintomatologia e della sua evoluzione - aveva omesso una
diagnosi precisa, non disponendo di conseguenza alcun ricovero
d'urgenza presso una struttura ospedaliera, consigliando il ricovero
della bambina solo nel caso di non miglioramento dei sintomi delle ore o
nel giorno successivi. .5. Le parti civili propongono ricorso per
cassazione limitatamente alla statuizione che ha escluso la
responsabilità civile di G. M.L.. Deducono violazione o erronea
applicazione degli artt. 1228 e 2049 c.c.. Osservano che la disciplina
dei rapporti tra sostituto e medico sostituito è tracciata dall'art. 36
dell'Accordo Collettivo nazionale. La sostituzione si instaura con
l'atto di designazione del sostituto ad opera del sostituito al di fuori
da qualsiasi interlocuzione da parte del paziente, il quale ha scelto
soltanto il sostituito. Il sostituito, inoltre, opera con i mezzi
(ambulatorio) e secondo le scansioni temporali del sostituito, il quale
viene retribuito dal sostituto con un importo di circa il 55% di quanto a
lui spetta. Ne discende che il rapporto obbligatorio deve intendersi
creato tra la G. e la paziente, talché quest'ultima ha adempiuto alla
sua obbligazione tramite la M. e, pertanto risponde del danno da lei
cagionato. DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che va rilevato
in proposito che l'accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di
famiglia del 2005, recepito dall'accordo nazionale, prevede all'art. 36,
comma 4 che "il sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto
dell'incarico di sostituzione da parte del pediatra sostituito, le
responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal
presente Accordo". Ciò significa che il medico sostituto subentra al
medico titolare con piena responsabilità e autonomia, essendo ciò,
peraltro, funzionale a garantire l'unicità del riferimento medico. In
tale quadro non è possibile configurare una responsabilità civile in
capo al medico titolare di assistenza sanitaria per i danni prodotti
dalla condotta del proprio sostituto, in contrasto con la natura
personalissima della prestazione medica. In definitiva il medico
sostituto non agisce come ausiliario del medico sostituito, inteso quale
debitore, come richiesto dall'art. 1228 c.c. , poiché egli svolge
l'attività in nome e per conto proprio. Una volta che siano state
osservate le disposizioni previste tra Asl e medico titolare in ordine
alla sostituzione di quest'ultimo (circostanza che non è in discussione
nella specie), il paziente che si è rivolto al sostituto può dolersi nei
suoi riguardi del suo operato e il medico sostituito è esonerato dalle
conseguenze dannose dell'opera del sostituto. Correttamente, di
conseguenza, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità della G.
per l'operato della M., con statuizione che va confermata). (FNOMCEO
Marcello Fontana)