8 marzo 2011

Cari Colleghi,
con la pubblicazione del Decreto in oggetto, nelle regioni Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e nella provincia Autonoma di Bolzano, viene dichiarato a regime, seppur in date diverse, il sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori.

La trasmissione telematica riguarderà tutte le ricette (farmaci, esami di laboratorio, visite specialistiche, prestazioni diagnostiche ecc.) e trova la sua cogenza in una lunga serie di disposizioni legislative che partendo dall’ art. 50 del D.L. 269/2003 e passando attraverso il DPCM 26/03/2008 arrivano fino all’art. 1 del DM 01/02/2009.

Stiamo monitorando con grande attenzione, per quel che riguarda le competenze nazionali, tutti i passaggi previsti dal decreto.

L’applicazione del decreto, tuttavia, non potrà prescindere dal puntuale rispetto degli strumenti di tutela introdotti nell’ACN vigente, in particolare alle Segreterie regionali la Convenzione affida il compito di vigilare in tal senso. Fimmg nazionale, oltre a svolgere il fondamentale compito di coordinamento,.fornirà ad esse tutto il supporto che si dovesse rendere necessario sia tecnico che legale.

Di seguito evidenziamo gli articoli dell’ACN vigente che mitigano gli obblighi di legge sopra richiamati:

  1. Art. 13 bis comma 5: “Ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l’assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all’art. 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale”.
  2. Art.59 ter comma 5: La riduzione (economica ndr) non è applicata nei casi in cui l’inadempienza dipende da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche disposte dal Sistema Tessera Sanitaria.

In sintesi i disposti del DM. 21 febbraio 2011 (Avvio trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori) trovano contrattualmente applicabilità a condizione che a livello regionale le OO.SS. abbiano condiviso con uno specifico accordo modalità e strumenti per consentire ai medici di utilizzare i sistemi informativi messi a disposizione dalle Regioni.

Per Fimmg questo può avvenire solo a impatto zero per il medico: sia da un punto di vista economico che dei carichi di lavoro. In carenza della condivisione citata e prevista dall’art 13 comma 5, ACN vigente, il medico non è posto nelle condizioni di ottemperare agli obblighi derivanti dall’art.59 ter e quindi risulta non sanzionabile a termini convenzionali.

Vi allego la lettera che, abbiamo appena inoltrato ai Presidenti delle Regioni e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Buona giornata e buon lavoro
Giacomo Milillo

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