INPS:
Visite fiscali; dal 2015 cambia tutto: ecco le nuove regole !!!
L’Istituto
nazionale di previdenza sociale ha diramato nei giorni scorsi la
nuova "guida" per l’invio a domicilio del medico fiscale.
Ecco il regolamento sulle visite fiscali per il 2015.
LAVORATORI "PUBBLICI"
(Dipendenti
statali, insegnanti, lavoratori della pubblica amministrazione,
lavoratori degli enti locali, vigili del fuoco, polizia di stato,
Asl, militari)
Reperibilità
7 giorni su 7, ivi compresi i giorni non lavorativi, festivi,
prefestivi e weekend. Le fasce orarie: dalle 9 alle ore 13; dalle 15
alle 18.
In
questi orari i lavoratori statali devono rimanere presso la residenza
indicata nella documentazione medica di malattia e attendere la
visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’Inps.
Sono
esclusi dal vincolo di reperibilità i dipendenti che si assentano
per i seguenti motivi: malattie di una certa entità per cui
necessitano cure salvavita; infortuni di lavoro; patologie
documentate e identificate per cause di servizio; quadri morbosi
inerenti alla circostanza di menomazione attestata; gestazione a
rischio.
Sono esenti anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
LAVORATORI
"PRIVATI"
Anche
i lavoratori privati hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su
7. Cambiano invece le fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle
ore 19.
Nel
caso in cui, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si
trovasse all’interno della residenza segnalata sprovvisto di
motivazione, perde il diritto al 100% retribuzione per i primi dieci
giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione
scenderà al 50%. Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per
comprovare la propria assenza ed evitare la detrazione dallo
stipendio.
LO STIPENDIO
Nel corso del periodo di assenza per malattia, la retribuzione andrà progressivamente a scendere: dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%; dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%; dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.