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Indebito oggettivo

 

 

Juris data
Archivio selezionato : Codici

Documento n. 1 di 1

Art. 2033

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni.
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito.

Indebito oggettivo.

[I]. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciņ che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi  dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Codice Civile (1942)

 

 

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