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Art. 2033
LIBRO QUARTO Delle obbligazioni. TITOLO VII Del pagamento dell'indebito.
Indebito oggettivo.
[I]. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciņ che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Codice Civile (1942)
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